| 1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 116. - Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata;
Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia;
Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia;
Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle
D'Aosta; Veneto.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
Statuti speciali adottati con legge costituzionale, che sono
integralmente confermati nel testo risultante dalle leggi di
approvazione.
La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
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Con legge costituzionale possono essere disciplinate,
secondo i rispettivi Statuti speciali, forme e condizioni
particolari di autonomia anche per altre Regioni".
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