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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70823
DDL6044-0007
Progetto di legge Camera n. 6044 - testo presentato - (DDL13-6044)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C6044. TESTIPDL
...C6044.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6044 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
     "Art. 117. - Le Regioni svolgono tutte le funzioni
  legislative inerenti la comunità regionale, con la sola
  eccezione delle funzioni espressamente attribuite allo Stato
  dalla Costituzione e da leggi costituzionali.
     Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento
  a:
         a)  norme generali sui diritti fondamentali e sulle
  libertà inviolabili delle persone, sui diritti civili e
  politici, sulla condizione giuridica dello straniero;
         b)  politica estera e rapporti internazionali;
  elezioni del Parlamento europeo; difesa e Forze armate;
  moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
         c)  organi costituzionali e istituzionali dello
  Stato e relative leggi elettorali,  referendum  statali;
  bilancio e ordinamenti tributari e contabili propri;
  coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
  dell'amministrazione statale, regionale e locale; princìpi
  dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale;
  ordine pubblico e sicurezza personale; ordinamento civile,
  compreso l'ordinamento dell'impresa, ordinamento penale e
  relative giurisdizioni; giurisdizioni superiori amministrativa
  contabile e tributaria; ordinamento giudiziario; legislazione
  elettorale ed elementi essenziali dell'ordinamento locale e
  della finanza locale; istituzione, disciplina e ripartizione
  dei fondi perequativi e del Fondo nazionale di solidarietà;
         d)  norme fondamentali relative alla realizzazione
  di grandi infrastrutture di interesse nazionale delle fonti
  energetiche, alla informazione e alle comunicazioni, alla
  protezione civile, all'istruzione e all'università, alla
 
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  ricerca scientifica a carattere non strumentale e alla
  promozione della ricerca applicata e dell'innovazione
  tecnologica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla
  tutela dei beni culturali e ambientali, alla tutela della
  salute, alla tutela della sicurezza del lavoro;
  all'ordinamento agonistico delle attività sportive; alla
  determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici
  necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale.
     Lo Stato può delegare con legge, anche a singole Regioni e
  anche in parte, funzioni normative di cui al secondo comma.
     Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno in
  riferimento alle proprie competenze legislative, la promozione
  e l'organizzazione di attività culturali.
     La Regione non può istituire dazi d'esportazione o di
  transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
  ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
  persone e delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto
  dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
  nazionale la professione, l'impiego o il lavoro".
 
DATA=990519 FASCID=DDL13-6044 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6044 TOTPAG=0011 TOTDOC=0014 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=005 PAGFIN=0006 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=604400 00 FASCIDC=13DDL6044 SORTNAV=0604400 000 00000 ZZDDLC6044 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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