| 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 117. - Le Regioni svolgono tutte le funzioni
legislative inerenti la comunità regionale, con la sola
eccezione delle funzioni espressamente attribuite allo Stato
dalla Costituzione e da leggi costituzionali.
Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento
a:
a) norme generali sui diritti fondamentali e sulle
libertà inviolabili delle persone, sui diritti civili e
politici, sulla condizione giuridica dello straniero;
b) politica estera e rapporti internazionali;
elezioni del Parlamento europeo; difesa e Forze armate;
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
c) organi costituzionali e istituzionali dello
Stato e relative leggi elettorali, referendum statali;
bilancio e ordinamenti tributari e contabili propri;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; princìpi
dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale;
ordine pubblico e sicurezza personale; ordinamento civile,
compreso l'ordinamento dell'impresa, ordinamento penale e
relative giurisdizioni; giurisdizioni superiori amministrativa
contabile e tributaria; ordinamento giudiziario; legislazione
elettorale ed elementi essenziali dell'ordinamento locale e
della finanza locale; istituzione, disciplina e ripartizione
dei fondi perequativi e del Fondo nazionale di solidarietà;
d) norme fondamentali relative alla realizzazione
di grandi infrastrutture di interesse nazionale delle fonti
energetiche, alla informazione e alle comunicazioni, alla
protezione civile, all'istruzione e all'università, alla
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ricerca scientifica a carattere non strumentale e alla
promozione della ricerca applicata e dell'innovazione
tecnologica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla
tutela dei beni culturali e ambientali, alla tutela della
salute, alla tutela della sicurezza del lavoro;
all'ordinamento agonistico delle attività sportive; alla
determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici
necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale.
Lo Stato può delegare con legge, anche a singole Regioni e
anche in parte, funzioni normative di cui al secondo comma.
Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno in
riferimento alle proprie competenze legislative, la promozione
e l'organizzazione di attività culturali.
La Regione non può istituire dazi d'esportazione o di
transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto
dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la professione, l'impiego o il lavoro".
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