| 1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 119 - Con legge sono disciplinate la natura,
l'entità e la ripartizione tra lo Stato e le Regioni dei
tributi erariali secondo princìpi di:
a) responsabilità finanziaria in rapporto alle
funzioni;
b) corrispondenza fra funzioni e risorse;
c) uniformità e unicità di imposizione;
d) sostenibilità economica e sociale.
I Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre,
complessivamente di una quota non inferiore alla metà del
gettito complessivo riscosso nel territorio di competenza.
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Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da
ripartire tra Comuni, Province, Regioni e Stato le risorse
destinate:
a) al servizio del debito pubblico;
b) a fare fronte a calamità naturali e ad esigenze
connesse alla sicurezza del Paese;
c) a costituire il Fondo perequativo di cui al
quinto comma.
Con la medesima legge di cui al primo comma sono stabiliti
i modi e le forme di collaborazione di Comuni, Province e
Regioni all'attività di accertamento dei tributi erariali al
cui gettito essi partecipano.
Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono
erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità
regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia
inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano
superiori i costi necessari all'erogazione dei servizi cui il
Comune, la Provincia e la Regione sono tenuti. Scopo del Fondo
è quello di consentire alle Regioni beneficiarie, alle
Province e ai Comuni, di svolgere le funzioni da erogare ed i
servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di
adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed
economicità. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono
definite con legge secondo parametri uniformi ed
oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo
pluriennale.
I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio
sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati
dalla legge allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto
essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi
attribuite.
Le Regioni, le Province e i Comuni possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e
rispondono con il loro patrimonio disponibile delle
obbligazioni contratte. E' esclusa ogni forma di garanzia
dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni, dalle Province e
dalle Regioni".
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