Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70824
DDL6044-0008
Progetto di legge Camera n. 6044 - testo presentato - (DDL13-6044)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C6044. TESTIPDL
...C6044.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6044 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
     "Art. 119 - Con legge sono disciplinate la natura,
  l'entità e la ripartizione tra lo Stato e le Regioni dei
  tributi erariali secondo princìpi di:
         a)  responsabilità finanziaria in rapporto alle
  funzioni;
         b)  corrispondenza fra funzioni e risorse;
         c)  uniformità e unicità di imposizione;
         d)  sostenibilità economica e sociale.
     I Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono e
  applicano tributi ed entrate propri.  Essi dispongono, inoltre,
  complessivamente di una quota non inferiore alla metà del
  gettito complessivo riscosso nel territorio di competenza.
 
                               Pag. 7
 
     Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da
  ripartire tra Comuni, Province, Regioni e Stato le risorse
  destinate:
         a)  al servizio del debito pubblico;
         b)  a fare fronte a calamità naturali e ad esigenze
  connesse alla sicurezza del Paese;
         c)  a costituire il Fondo perequativo di cui al
  quinto comma.
     Con la medesima legge di cui al primo comma sono stabiliti
  i modi e le forme di collaborazione di Comuni, Province e
  Regioni all'attività di accertamento dei tributi erariali al
  cui gettito essi partecipano.
     Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono
  erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità
  regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia
  inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano
  superiori i costi necessari all'erogazione dei servizi cui il
  Comune, la Provincia e la Regione sono tenuti.  Scopo del Fondo
  è quello di consentire alle Regioni beneficiarie, alle
  Province e ai Comuni, di svolgere le funzioni da erogare ed i
  servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di
  adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed
  economicità.  La costituzione e la distribuzione del Fondo sono
  definite con legge secondo parametri uniformi ed
  oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo
  pluriennale.
     I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio
  sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati
  dalla legge allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto
  essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi
  attribuite.
     Le Regioni, le Province e i Comuni possono ricorrere
  all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e
  rispondono con il loro patrimonio disponibile delle
  obbligazioni contratte.  E' esclusa ogni forma di garanzia
  dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni, dalle Province e
  dalle Regioni".
 
DATA=990519 FASCID=DDL13-6044 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6044 TOTPAG=0011 TOTDOC=0014 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=021 PAGFIN=0007 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=604400 00 FASCIDC=13DDL6044 SORTNAV=0604400 000 00000 ZZDDLC6044 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati