| 1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 121. - Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne
definisce i princìpi fondamentali di ordinamento, di
organizzazione e di funzionamento.
Lo Statuto è approvato e modificato con l'approvazione del
Consiglio regionale, con due deliberazioni successive su testo
identico adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, con un intervallo non minore di due mesi.
Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare,
quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia
richiesta un ventesimo degli elettori della Regione ed è
promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei
voti validamente espressi.
Non si fa luogo a referendum se lo Statuto è
approvato nella seconda deliberazione a maggioranza dei due
terzi dei componenti del Consiglio regionale".
| |