| 1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 122. - Lo Statuto disciplina:
a) la forma di governo della Regione, con
particolare riferimento all'elezione diretta del Presidente e
ai rapporti tra il Governo regionale e gli organi legislativi
della Regione che comprendono l'Assemblea regionale e il
Consiglio regionale delle autonomie;
b) lo scioglimento dell'Assemblea regionale;
c) l'iniziativa popolare delle leggi e degli atti
amministrativi e la richiesta di referendum;
d) la formazione delle leggi regionali e degli
atti normativi relativi all'organizzazione e all'attività
amministrativa della Regione, con l'individuazione delle
materie che richiedono l'approvazione del Consiglio regionale
delle autonomie;
e) i criteri generali di attuazione dei princìpi
di autonomia finanziaria e tributaria della Regione, e i
princìpi generali in materia di contabilità e di bilancio
regionale.
La durata della legislatura regionale è fissata in cinque
anni.
Nel rispetto dei princìpi di democraticità,
rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera
la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei
componenti l'Assemblea regionale. La legge elettorale può
essere sottoposta a referendum popolare nei casi e con
le modalità previsti dal terzo comma dell'articolo 121.
La legge regionale promuove l'equilibrio della
rappresentanza elettiva tra i sessi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una
Assemblea regionale.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni".
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