| 1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 125. - Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge.
Quando un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che
una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
una Regione invada la propria competenza stabilita da norme
costituzionali, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto
avente valore di legge".
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