| 1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 132. - Con legge costituzionale, sentite le
rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della
maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni
interessate espressa mediante referendum, si può
disporre la fusione di Regioni esistenti.
Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e
con l'approvazione della maggioranza della popolazione della
Regione interessata espressa mediante referendum, si può
modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si
possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente
non inferiore ad un milione di abitanti. Con legge approvata
dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e
con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei
Comuni interessati espressa mediante referendum, si può
consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati
da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza
delle popolazioni interessate espressa mediante referendum,
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si possono istituire nuovi Comuni, per scorporo da Comuni
esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti
dalla legge approvata dalle due Camere.
Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione
dalla maggioranza delle rispettive popolazioni interessate,
disporre la fusione di più Comuni, e modificarne la
circoscrizione e la denominazione.
Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle
Province interessati, si possono istituire nuove Province o
modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto
dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due
Camere".
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