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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70829
DDL6044-0013
Progetto di legge Camera n. 6044 - testo presentato - (DDL13-6044)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C6044. TESTIPDL
...C6044.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6044 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
     "Art. 132. - Con legge costituzionale, sentite le
  rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della
  maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni
  interessate espressa mediante  referendum,  si può
  disporre la fusione di Regioni esistenti.
     Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e
  con l'approvazione della maggioranza della popolazione della
  Regione interessata espressa mediante  referendum,  si può
  modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si
  possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente
  non inferiore ad un milione di abitanti.  Con legge approvata
  dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e
  con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei
  Comuni interessati espressa mediante  referendum,  si può
  consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati
  da una Regione ed aggregati ad un'altra.
     Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza
  delle popolazioni interessate espressa mediante  referendum,
 
                              Pag. 11
 
  si possono istituire nuovi Comuni, per scorporo da Comuni
  esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti
  dalla legge approvata dalle due Camere.
     Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione
  dalla maggioranza delle rispettive popolazioni interessate,
  disporre la fusione di più Comuni, e modificarne la
  circoscrizione e la denominazione.
     Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle
  Province interessati, si possono istituire nuove Province o
  modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto
  dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due
  Camere".
 
DATA=990519 FASCID=DDL13-6044 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6044 TOTPAG=0011 TOTDOC=0014 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=017 PAGFIN=0011 RIGFIN=013 UPAG=SI PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=604400 00 FASCIDC=13DDL6044 SORTNAV=0604400 000 00000 ZZDDLC6044 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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