| 1. I membri del consiglio di amministrazione di cui
all'articolo 4 sono designati, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo le seguenti
modalità:
a) tre dal consiglio comunale di Gravina di
Puglia;
b) uno dal consiglio provinciale di Bari;
c) quattro dal consiglio regionale della Puglia,
di cui tre sulla base di una rosa indicata dai movimenti
pacifisti nazionali maggiormente rappresentativi;
d) uno dal Ministero della pubblica istruzione;
e) uno dal Ministero per le politiche agricole;
f) uno dal Ministero degli affari esteri.
2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
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