| 1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici
giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e
penali pendenti davanti alla corte di appello di Torino e alla
corte di assise di appello di Torino, rientranti, ai sensi
delle disposizioni della presente legge, nella competenza per
territorio, rispettivamente, della sezione distaccata della
corte di appello di Torino con sede in Novara e della sezione
della corte di appello di Torino con sede in Novara in
funzione di corte di assise di appello, sono devoluti alla
cognizione di questi uffici.
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