| 1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
è inserito il seguente:
"Art. 17- bis. - 1. I figli maggiorenni di coloro che
hanno riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi
dell'articolo 17 possono acquistare la cittadinanza italiana
se effettuano una dichiarazione in tale senso".
2. La dichiarazione di cui all'articolo 17- bis della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, deve essere presentata entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
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