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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70854
DDL6048-0002
Progetto di legge Camera n. 6048 - testo presentato - (DDL13-6048)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6048. TESTIPDL
...C6048.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6048 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il testo unico delle
  leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
  n. 1265, detta la disciplina relativa alla collocazione e alle
  caratteristiche dei cimiteri, fissandone i parametri
  quantitativi e definendo limiti, distanze ed ampiezze delle
  cosiddette "zone di rispetto".
     La  ratio  della normativa è rivolta soprattutto alla
  tutela e alla salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari che
  riguardano gli insediamenti cimiteriali e le zone ad essi
  limitrofe, a scapito, talvolta, delle esigenze di ordine
  urbanistico.
     Con la presente proposta di legge si intende riequilibrare
  la situazione conciliando le esigenze di ordine più
  strettamente sanitario con quelle di carattere urbanistico e
  ambientale, in una più ampia logica di interesse pubblico.  A
  tale fine si propone una modifica all'articolo 338 del testo
  unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
  luglio 1934, n. 1265, innanzitutto nella parte in cui limita
  il potere delle amministrazioni comunali, subordinando al
  prefetto il loro potere di deroga ai limiti sanciti dalla
  legge, per quanto riguarda l'ampiezza delle zone di rispetto;
  in secondo luogo, si intende abolire la diversificazione,
  prevista nel quarto comma dello stesso articolo, secondo cui
  questa distanza non può essere comunque inferiore a 100 metri
  nei centri urbani con più di 20 mila abitanti, mentre negli
  altri casi è possibile ridurla a 50 metri.
     La presente proposta di legge risponde inoltre
  all'esigenza di allineare l'Italia agli altri Paesi europei,
  dove le fasce di rispetto tra cimiteri e zone urbane sono
  nettamente inferiori e dove si pone maggiore attenzione ai
 
                               Pag. 2
 
  parametri qualitativi piuttosto che a quelli quantitativi,
  parametri qualitativi che addirittura risultano del tutto
  assenti nel quadro normativo nazionale.
     Auspicando, dunque, un imminente e necessario intervento
  del legislatore sugli  standard  qualitativi riguardanti i
  cimiteri, si attribuiscono intanto agli enti locali, che ben
  conoscono lo stato dei luoghi, una maggiore autonomia e un più
  ampio potere di deroga ai limiti previsti per le distanze; il
  consiglio comunale, da un ruolo meramente consultivo assume un
  ruolo centrale potendo, con deliberazione adottata a
  maggioranza assoluta dei consiglieri e previo parere
  dell'azienda sanitaria locale, ridurre l'ampiezza della zona
  di rispetto di un cimitero, quando non si oppongano ragioni
  igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, purché nei
  centri abitati la zona non risulti inferiore a 50 metri.  E'
  inoltre consentito ai comuni di derogare totalmente alle
  distanze previste ove si verifichi la necessità di realizzare
  opere pubbliche o di interesse pubblico ritenute utili e non
  collocabili altrove nel territorio comunale.  Questa previsione
  è rivolta soprattutto ai comuni territorialmente molto
  piccoli, specie quelli montani o costieri, che hanno
  difficoltà a realizzare strutture con dimensioni adeguate e
  che vedono fortemente ostacolata la possibilità di sviluppare
  la loro già esigua dotazione strutturale.
 
DATA=990519 FASCID=DDL13-6048 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6048 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=604800 00 FASCIDC=13DDL6048 SORTNAV=0604800 000 00000 ZZDDLC6048 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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