| Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, detta la disciplina relativa alla collocazione e alle
caratteristiche dei cimiteri, fissandone i parametri
quantitativi e definendo limiti, distanze ed ampiezze delle
cosiddette "zone di rispetto".
La ratio della normativa è rivolta soprattutto alla
tutela e alla salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari che
riguardano gli insediamenti cimiteriali e le zone ad essi
limitrofe, a scapito, talvolta, delle esigenze di ordine
urbanistico.
Con la presente proposta di legge si intende riequilibrare
la situazione conciliando le esigenze di ordine più
strettamente sanitario con quelle di carattere urbanistico e
ambientale, in una più ampia logica di interesse pubblico. A
tale fine si propone una modifica all'articolo 338 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, innanzitutto nella parte in cui limita
il potere delle amministrazioni comunali, subordinando al
prefetto il loro potere di deroga ai limiti sanciti dalla
legge, per quanto riguarda l'ampiezza delle zone di rispetto;
in secondo luogo, si intende abolire la diversificazione,
prevista nel quarto comma dello stesso articolo, secondo cui
questa distanza non può essere comunque inferiore a 100 metri
nei centri urbani con più di 20 mila abitanti, mentre negli
altri casi è possibile ridurla a 50 metri.
La presente proposta di legge risponde inoltre
all'esigenza di allineare l'Italia agli altri Paesi europei,
dove le fasce di rispetto tra cimiteri e zone urbane sono
nettamente inferiori e dove si pone maggiore attenzione ai
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parametri qualitativi piuttosto che a quelli quantitativi,
parametri qualitativi che addirittura risultano del tutto
assenti nel quadro normativo nazionale.
Auspicando, dunque, un imminente e necessario intervento
del legislatore sugli standard qualitativi riguardanti i
cimiteri, si attribuiscono intanto agli enti locali, che ben
conoscono lo stato dei luoghi, una maggiore autonomia e un più
ampio potere di deroga ai limiti previsti per le distanze; il
consiglio comunale, da un ruolo meramente consultivo assume un
ruolo centrale potendo, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei consiglieri e previo parere
dell'azienda sanitaria locale, ridurre l'ampiezza della zona
di rispetto di un cimitero, quando non si oppongano ragioni
igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, purché nei
centri abitati la zona non risulti inferiore a 50 metri. E'
inoltre consentito ai comuni di derogare totalmente alle
distanze previste ove si verifichi la necessità di realizzare
opere pubbliche o di interesse pubblico ritenute utili e non
collocabili altrove nel territorio comunale. Questa previsione
è rivolta soprattutto ai comuni territorialmente molto
piccoli, specie quelli montani o costieri, che hanno
difficoltà a realizzare strutture con dimensioni adeguate e
che vedono fortemente ostacolata la possibilità di sviluppare
la loro già esigua dotazione strutturale.
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