| 1. I commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo
338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:
"Il consiglio comunale può, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e previo
conforme parere dell'azienda sanitaria locale competente,
ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero
delimitandone il perimetro in relazione allo stato dei luoghi,
purché nei centri abitati la zona non risulti inferiore a 50
metri, qualora sussistano gravi e giustificati motivi e ove
non vi ostino ragioni igieniche. Tale riduzione è consentita
quando si sia verificata la preesistenza nella zona di strade
pubbliche, torrenti e fiumi classificati, laghi, ponti,
ferrovie, o in presenza di particolari condizioni orografiche,
idrogeologiche o naturali che devono consentire la normale
decomposizione dei cadaveri.
Il consiglio comunale può, altresì, secondo le modalità
previste dal quarto comma, derogare alle distanze in esso
stabilite, qualora ravvisi la necessità di realizzare opere di
interesse pubblico o di interesse generale e verifichi
l'impossibilità di collocarle in altre zone del territorio
comunale".
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