| Onorevoli Colleghi! - La riforma della disciplina
elettorale relativa alle amministrazioni locali ha inteso
accrescere i poteri di scelta attribuiti agli elettori,
consentendo l'elezione diretta del sindaco e modificando,
conseguentemente, il ruolo rispettivamente assegnato al
sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale.
La legge 25 marzo 1993, n. 81, nell'interpretare tali
esigenze, ha adottato due sistemi elettorali notevolmente
diversi tra loro, l'uno per i comuni con popolazione inferiore
a quindicimila abitanti e l'altro per i comuni con popolazione
superiore. Se il sistema elettorale relativo ai comuni minori
è certamente molto più semplice di quello previsto per i
comuni maggiori, tale maggiore semplicità si ritorce in
termini negativi sulla qualità della rappresentanza.
L'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, prevede che
per essere proclamato sindaco sia sufficiente aver ottenuto il
maggior numero di voti, consentendo l'elezione anche quando
essa sia supportata da una minoranza dei voti espressi.
Inoltre la lista collegata al sindaco, eletto anche con una
bassissima percentuale di voti, ottiene automaticamente, ai
sensi del comma 7 dello stesso articolo 5, i due terzi dei
seggi assegnati al consiglio comunale. Non si comprende allora
come la volontà di accrescere i poteri decisionali del corpo
elettorale e al tempo stesso l'autorevolezza e la
rappresentanza politica del sindaco, siano compatibili con la
previsione di un sistema elettorale che prescinda dal
principio di maggioranza. Non si può inoltre non evidenziare
l'irragionevole disparità di trattamento riservata ai diritti
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elettorali dei cittadini dei comuni con popolazione inferiore
a quindicimila abitanti, rispetto a quelli previsti per i
cittadini degli altri comuni. Se la popolazione del comune non
ha incidenza sull'attribuzione delle funzioni politiche ed
amministrative, non si vede come si possano giustificare tali
disparità in una materia tanto delicata come quella
elettorale.
Peraltro, non è una parte trascurabile del popolo italiano
quella che potrebbe essere amministrata da una minoranza. I
comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti sono
7.451, con una popolazione complessiva di 24 milioni circa,
mentre i comuni con popolazione superiore a quindicimila
abitanti sono soltanto 651, anche se con una popolazione
complessiva pari a 33 milioni circa.
Si rende pertanto necessaria una ulteriore modifica alla
legge n. 81 del 1993, al fine di sopprimere la artificiosa
disciplina elettorale riservata ai comuni con popolazione
inferiore a quindicimila abitanti e di estendere a questi,
conseguentemente, le norme previste negli articoli 6 e 7 della
medesima legge.
Un'altra modifica che si propone è quella relativa
all'incompatibilità tra la carica di consigliere e la carica
di assessore. Non consentire ad un assessore già consigliere,
che per un qualsiasi motivo cessi dal suo mandato in giunta,
di essere reintegrato nella sua funzione di consigliere alla
quale era stato eletto dai cittadini, significa distorcere un
corretto principio di democrazia e di rappresentanza. Per
questo motivo si propone anche una modifica all'articolo 25
della legge n. 81 del 1993.
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