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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70857
DDL6049-0002
Progetto di legge Camera n. 6049 - testo presentato - (DDL13-6049)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6049. TESTIPDL
...C6049.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6049 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La riforma della disciplina
  elettorale relativa alle amministrazioni locali ha inteso
  accrescere i poteri di scelta attribuiti agli elettori,
  consentendo l'elezione diretta del sindaco e modificando,
  conseguentemente, il ruolo rispettivamente assegnato al
  sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale.
     La legge 25 marzo 1993, n. 81, nell'interpretare tali
  esigenze, ha adottato due sistemi elettorali notevolmente
  diversi tra loro, l'uno per i comuni con popolazione inferiore
  a quindicimila abitanti e l'altro per i comuni con popolazione
  superiore.  Se il sistema elettorale relativo ai comuni minori
  è certamente molto più semplice di quello previsto per i
  comuni maggiori, tale maggiore semplicità si ritorce in
  termini negativi sulla qualità della rappresentanza.
     L'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, prevede che
  per essere proclamato sindaco sia sufficiente aver ottenuto il
  maggior numero di voti, consentendo l'elezione anche quando
  essa sia supportata da una minoranza dei voti espressi.
  Inoltre la lista collegata al sindaco, eletto anche con una
  bassissima percentuale di voti, ottiene automaticamente, ai
  sensi del comma 7 dello stesso articolo 5, i due terzi dei
  seggi assegnati al consiglio comunale.  Non si comprende allora
  come la volontà di accrescere i poteri decisionali del corpo
  elettorale e al tempo stesso l'autorevolezza e la
  rappresentanza politica del sindaco, siano compatibili con la
  previsione di un sistema elettorale che prescinda dal
  principio di maggioranza.  Non si può inoltre non evidenziare
  l'irragionevole disparità di trattamento riservata ai diritti
 
                               Pag. 2
 
  elettorali dei cittadini dei comuni con popolazione inferiore
  a quindicimila abitanti, rispetto a quelli previsti per i
  cittadini degli altri comuni.  Se la popolazione del comune non
  ha incidenza sull'attribuzione delle funzioni politiche ed
  amministrative, non si vede come si possano giustificare tali
  disparità in una materia tanto delicata come quella
  elettorale.
     Peraltro, non è una parte trascurabile del popolo italiano
  quella che potrebbe essere amministrata da una minoranza.  I
  comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti sono
  7.451, con una popolazione complessiva di 24 milioni circa,
  mentre i comuni con popolazione superiore a quindicimila
  abitanti sono soltanto 651, anche se con una popolazione
  complessiva pari a 33 milioni circa.
     Si rende pertanto necessaria una ulteriore modifica alla
  legge n. 81 del 1993, al fine di sopprimere la artificiosa
  disciplina elettorale riservata ai comuni con popolazione
  inferiore a quindicimila abitanti e di estendere a questi,
  conseguentemente, le norme previste negli articoli 6 e 7 della
  medesima legge.
     Un'altra modifica che si propone è quella relativa
  all'incompatibilità tra la carica di consigliere e la carica
  di assessore.  Non consentire ad un assessore già consigliere,
  che per un qualsiasi motivo cessi dal suo mandato in giunta,
  di essere reintegrato nella sua funzione di consigliere alla
  quale era stato eletto dai cittadini, significa distorcere un
  corretto principio di democrazia e di rappresentanza.  Per
  questo motivo si propone anche una modifica all'articolo 25
  della legge n. 81 del 1993.
 
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