| 1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993,
n. 81, è sostituito dal seguente:
" 3. Qualora un assessore comunale o provinciale, già
consigliere, cessi dalla sua carica, nella rispettiva giunta,
è automaticamente reintegrato nella carica di consigliere;
cessa contestualmente dalla carica di consigliere quello tra i
non eletti che era subentrato al suo posto".
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