| Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito dell'orientamento più
volte manifestato dalle forze politiche tendente alla
semplificazione ed alla velocizzazione delle procedure
burocratiche sia di carattere amministrativo sia di carattere
giudiziario ed al fine di realizzare l'intento di economia dei
procedimenti di volontaria giurisdizione in particolare,
nonché soprattutto al precipuo fine di raggiungere lo scopo di
un' effettiva accelerazione delle procedure giudiziarie per
l'omologazione degli atti delle società di capitali presso i
tribunali competenti, si è ritenuto opportuno presentare la
presente proposta di legge, che prevede modifiche agli
articoli 2330 e 2411 del codice civile, riguardanti il
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deposito dell'atto costitutivo e l'iscrizione delle società di
capitali e delle loro deliberazioni.
Al riguardo si osserva che l'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di
attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, superando la lunga fase transitoria
in cui sono stati operativi soltanto i registri conservati
presso le cancellerie dei tribunali, hanno istituito gli
uffici del registro delle imprese presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero in
ambito provinciale non coincidente con le circoscrizioni del
tribunale.
L'articolo 2330 del codice civile prescrive il deposito
dell'atto di costituzione di società di capitali "presso
l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione
è stabilita la sede sociale" e poi ne contempla l'iscrizione
nel registro medesimo su decreto del tribunale; inoltre gli
articoli 2411 e 2436 del codice civile fissano analoghe
modalità per le modificazioni dell'atto costitutivo.
Le norme citate, sotto il profilo territoriale, mentre si
occupano della identificazione dell'ufficio del registro delle
imprese competente per l'iscrizione (quello della sede
sociale), nulla dispongono in ordine al tribunale competente
per l'omologazione; la citata legge n. 580 del 1993 ed il
regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, non recano alcuna
indicazione sul tribunale cui spetta l'omologazione.
L'individuazione di tale tribunale resta quindi affidata al
principio generale secondo il quale l'organo giudiziario
istituzionalmente preposto ad impartire direttive ed ordini ad
un ufficio della pubblica amministrazione è quello del luogo
dell'ufficio medesimo, salvo diverse disposizioni di legge.
Tutto quanto sopra esposto evidenzia come la competenza
per l'omologazione ad oggi spetti al tribunale dei capoluoghi
di provincia, luogo in cui hanno sede gli uffici del registro
delle imprese.
Lo scopo cui tende la presente proposta di legge è quello
di decentrare e di accelerare i procedimenti e le funzioni
giudiziarie, per un migliore e più penetrante controllo ed una
più incisiva presenza nel territorio dell'amministrazione
statale, nonché quello di rendere più agevole e meno gravoso
il lavoro dei giudici dei tribunali dei capoluoghi di
provincia, i quali dalla data di istituzione del registro
delle imprese hanno subito un sovraccarico di fascicoli da
visionare e sui quali decidere, soprattutto a causa degli atti
delle società di capitali presentati per l'omologazione. Si
ritiene che gli obiettivi descritti siano conseguibili
mediante l'introduzione, negli articoli 2330 e 2441 del codice
civile, di un inciso che espressamente specifichi che il
tribunale competente per l'omologazione è quello del luogo ove
è ubicata la sede sociale della società di capitali.
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