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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70863
DDL6050-0002
Progetto di legge Camera n. 6050 - testo presentato - (DDL13-6050)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6050. TESTIPDL
...C6050.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6050 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito dell'orientamento più
  volte manifestato dalle forze politiche tendente alla
  semplificazione ed alla velocizzazione delle procedure
  burocratiche sia di carattere amministrativo sia di carattere
  giudiziario ed al fine di realizzare l'intento di economia dei
  procedimenti di volontaria giurisdizione in particolare,
  nonché soprattutto al precipuo fine di raggiungere lo scopo di
  un' effettiva accelerazione delle procedure giudiziarie per
  l'omologazione degli atti delle società di capitali presso i
  tribunali competenti, si è ritenuto opportuno presentare la
  presente proposta di legge, che prevede modifiche agli
  articoli 2330 e 2411 del codice civile, riguardanti il
 
                               Pag. 2
 
  deposito dell'atto costitutivo e l'iscrizione delle società di
  capitali e delle loro deliberazioni.
     Al riguardo si osserva che l'articolo 8 della legge 29
  dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di
  attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica
  7 dicembre 1995, n. 581, superando la lunga fase transitoria
  in cui sono stati operativi soltanto i registri conservati
  presso le cancellerie dei tribunali, hanno istituito gli
  uffici del registro delle imprese presso le camere di
  commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero in
  ambito provinciale non coincidente con le circoscrizioni del
  tribunale.
     L'articolo 2330 del codice civile prescrive il deposito
  dell'atto di costituzione di società di capitali "presso
  l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione
  è stabilita la sede sociale" e poi ne contempla l'iscrizione
  nel registro medesimo su decreto del tribunale; inoltre gli
  articoli 2411 e 2436 del codice civile fissano analoghe
  modalità per le modificazioni dell'atto costitutivo.
     Le norme citate, sotto il profilo territoriale, mentre si
  occupano della identificazione dell'ufficio del registro delle
  imprese competente per l'iscrizione (quello della sede
  sociale), nulla dispongono in ordine al tribunale competente
  per l'omologazione; la citata legge n. 580 del 1993 ed il
  regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente
  della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, non recano alcuna
  indicazione sul tribunale cui spetta l'omologazione.
  L'individuazione di tale tribunale resta quindi affidata al
  principio generale secondo il quale l'organo giudiziario
  istituzionalmente preposto ad impartire direttive ed ordini ad
  un ufficio della pubblica amministrazione è quello del luogo
  dell'ufficio medesimo, salvo diverse disposizioni di legge.
     Tutto quanto sopra esposto evidenzia come la competenza
  per l'omologazione ad oggi spetti al tribunale dei capoluoghi
  di provincia, luogo in cui hanno sede gli uffici del registro
  delle imprese.
     Lo scopo cui tende la presente proposta di legge è quello
  di decentrare e di accelerare i procedimenti e le funzioni
  giudiziarie, per un migliore e più penetrante controllo ed una
  più incisiva presenza nel territorio dell'amministrazione
  statale, nonché quello di rendere più agevole e meno gravoso
  il lavoro dei giudici dei tribunali dei capoluoghi di
  provincia, i quali dalla data di istituzione del registro
  delle imprese hanno subito un sovraccarico di fascicoli da
  visionare e sui quali decidere, soprattutto a causa degli atti
  delle società di capitali presentati per l'omologazione.  Si
  ritiene che gli obiettivi descritti siano conseguibili
  mediante l'introduzione, negli articoli 2330 e 2441 del codice
  civile, di un inciso che espressamente specifichi che il
  tribunale competente per l'omologazione è quello del luogo ove
  è ubicata la sede sociale della società di capitali.
 
DATA=990519 FASCID=DDL13-6050 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6050 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=018 PAGFIN=0002 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=605000 00 FASCIDC=13DDL6050 SORTNAV=0605000 000 00000 ZZDDLC6050 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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