Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70868
DDL6051-0002
Progetto di legge Camera n. 6051 - testo presentato - (DDL13-6051)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6051. TESTIPDL
...C6051.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6051 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il tema della revisione della
  Costituzione è da numerosi anni all'ordine del giorno del
  dibattito politico e culturale e la necessità di procedere ad
  una revisione organica della Carta costituzionale ha motivato
  l'approvazione di leggi costituzionali che hanno dato luogo a
  procedure specifiche, derogatorie  una tantum  della
  Costituzione.
     In questo ambito si è quindi ripetutamente aperta una
  riflessione sui problemi relativi alla forma di Stato e alla
  forma di Governo, nonché al sistema delle garanzie, posti
  dalle esigenze di una società moderna che sollecita nuovi
  equilibri tra apparati centrali e periferici dello Stato, un
  diverso rapporto con le autonomie locali, una diversa
  definizione dei rapporti tra gli organi costituzionali.
     Le questioni relative alla revisione della parte prima
  della Costituzione sono invece rimaste sullo sfondo, poiché si
  è generalmente ritenuto che esse mantengono tuttora una forte
  connotato di attualità.  Tuttavia, anche la parte prima della
  Costituzione richiede alcune modifiche.  Ci si intende
 
                               Pag. 2
 
  riferire al terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione,
  che affronta il delicato profilo del finanziamento alla scuola
  non statale.  Il dibattito su questo argomento fu oggetto di
  attenta riflessione, tanto nella I sottocommissione della
  Commissione dei settantacinque sia nell'Assemblea costituente,
  in sede plenaria.
     Il testo definitivamente approvato nell'Assemblea
  costituente reca, al terzo comma dell'articolo 33, l'inciso
  "senza oneri per lo Stato".  L'inciso deriva dall'approvazione
  dell'emendamento presentato dagli onorevoli Corbino ed altri.
  Di questa modifica lo stesso presentatore chiarì la portata,
  precisando che non si intendeva dire che lo Stato non può mai
  intervenire a favore degli istituti privati, ma solo che
  nessun istituto privato può sorgere con il diritto di avere
  aiuti da parte dello Stato.  A distanza di più di cinquant'anni
  è necessaria una rilettura di questo inciso in vista di un
  coerente raccordo dell'articolo 33 della Costituzione con le
  altre disposizione della parte prima.
     Il principio di eguaglianza, fondamentale nella
  complessiva architettura costituzionale, non può dirsi
  pienamente attuato sino a quando non saranno rimossi gli
  ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
  dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
  umana.  Tuttavia, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini
  comportano un ampliamento della possibilità di insegnamento.
  Da questo punto di vista è quindi necessario che lo Stato
  metta a disposizione i mezzi economici necessari perché possa
  nel concreto realizzarsi un sistema scolastico pluralistico.
  La libertà dei cittadini si realizza assicurando il diritto
  non solo a ricevere adeguate prestazioni educative, ma anche
  con un determinato contenuto.  D'altra parte, finanziamenti
  dello Stato sono presenti in una pluralità di settori, né si
  può dire che in quello dell'istruzione ciò non dovrebbe
  verificarsi poiché vi è l'istruzione di Stato cui tutti
  possono accedere.  Infatti, la presenza dello Stato in un
  settore non vale ad escludere quella di altri soggetti che
  pure hanno titolo a finanziamenti: si pensi al settore
  dell'informazione dove accanto alla RAI, con i suoi
  numerosissimi appuntamenti per la comunicazione delle notizie,
  vi sono altri soggetti che operano fruendo di finanziamenti.
  Tutto questo non implica una rinuncia dello Stato al suo ruolo
  nell'erogazione del servizio scolastico: ma servizio pubblico
  non deve significare monopolio.
     Il diritto-dovere dei genitori di provvedere
  all'educazione dei propri figli non può arrestarsi dinanzi
  alla soglia delle istituzioni scolastiche, ma deve potersi
  esplicare e sviluppare attraverso una scelta tra diverse
  opzioni nell'ambito del sistema scolastico.  E questo risultato
  può essere raggiunto solo mediante una pluralità di offerte di
  prestazioni educative lasciate all'autonomia dei privati, ma
  alle quali deve essere assicurato il necessario apporto di
  risorse pubbliche per garantire, anche in questo settore, le
  condizioni per la realizzazione di un effettivo pluralismo. Né
  può essere condiviso l'argomento di chi nega i finanziamenti
  alle scuole private sulla base della necessità di evitare che
  determinate forme di istruzione possano concretizzarsi.  Da un
  lato, infatti, il luogo della libertà è la società e non lo
  Stato, che la deve invece garantire.  Dall'altro emerge dal
  dibattito sul finanziamento alla scuola privata un nocciolo di
  duro statalismo.  La questione del finanziamento alla scuola
  privata deve quindi essere affrontata e risolta in termini di
  verità e di libertà, per assicurare realmente la libertà della
  scuola.  A questi argomenti devono poi essere aggiunte talune
  considerazioni correlate alla funzione propria della scuola in
  vista del suo raccordo con il mondo del lavoro.  La
  flessibilità imposta a questo dal confronto con l'economia
  internazionale non può non riflettersi sulle attività
  formative che costituiscono la naturale premessa per
  affacciarsi all'attività produttiva.  Ad un modello di lavoro
  flessibile non può corrispondere un modello di scuola
  tendenzialmente unico, ma deve svilupparsi un modello
  articolato capace di coniugare coerentemente le esigenze
  formative con gli sviluppi professionali. E, anche da questo
  punto di vista, solo un'articolata offerta di prestazioni
  scolastiche, quali il pluralismo può
 
                               Pag. 3
 
  garantire, potrà assicurare adeguate risposte.  D'altra parte,
  l'Unione europea non può non comportare anche per la materia
  in questione un adeguamento del nostro sistema scolastico a
  quello di altri Paesi della stessa Unione europea.  Esigenze di
  ordine istituzionale, di necessario raccordo scuola-mondo del
  lavoro e di adeguamento alle più rilevanti realtà europee
  reclamano quindi un intervento a livello costituzionale che,
  liberando il Paese da un sostanziale, monolitico statalismo,
  consenta di dare voce all'ampio pluralismo che, anche per il
  profilo scolastico, deve caratterizzare il nostro Paese.
     La modifica all'articolo 33 della Costituzione con la
  soppressione delle parole indicate nell'articolo 1 di questa
  proposta di legge costituzionale, è il modo più limpido e
  lineare per risolvere il problema dei finanziamenti ad enti e
  privati, e rendere così effettivo il diritto di "istituire
  scuole ed istituti di educazione" sancito dalla stessa
  Costituzione, eliminando la disparità finanziaria di fatto
  esistente a danno di coloro che scelgono di frequentare
  un'istituzione scolastica privata.
 
DATA=990520 FASCID=DDL13-6051 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6051 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0003 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=605100 00 FASCIDC=13DDL6051 SORTNAV=0605100 000 00000 ZZDDLC6051 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati