| Onorevoli Colleghi! - Il tema della revisione della
Costituzione è da numerosi anni all'ordine del giorno del
dibattito politico e culturale e la necessità di procedere ad
una revisione organica della Carta costituzionale ha motivato
l'approvazione di leggi costituzionali che hanno dato luogo a
procedure specifiche, derogatorie una tantum della
Costituzione.
In questo ambito si è quindi ripetutamente aperta una
riflessione sui problemi relativi alla forma di Stato e alla
forma di Governo, nonché al sistema delle garanzie, posti
dalle esigenze di una società moderna che sollecita nuovi
equilibri tra apparati centrali e periferici dello Stato, un
diverso rapporto con le autonomie locali, una diversa
definizione dei rapporti tra gli organi costituzionali.
Le questioni relative alla revisione della parte prima
della Costituzione sono invece rimaste sullo sfondo, poiché si
è generalmente ritenuto che esse mantengono tuttora una forte
connotato di attualità. Tuttavia, anche la parte prima della
Costituzione richiede alcune modifiche. Ci si intende
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riferire al terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione,
che affronta il delicato profilo del finanziamento alla scuola
non statale. Il dibattito su questo argomento fu oggetto di
attenta riflessione, tanto nella I sottocommissione della
Commissione dei settantacinque sia nell'Assemblea costituente,
in sede plenaria.
Il testo definitivamente approvato nell'Assemblea
costituente reca, al terzo comma dell'articolo 33, l'inciso
"senza oneri per lo Stato". L'inciso deriva dall'approvazione
dell'emendamento presentato dagli onorevoli Corbino ed altri.
Di questa modifica lo stesso presentatore chiarì la portata,
precisando che non si intendeva dire che lo Stato non può mai
intervenire a favore degli istituti privati, ma solo che
nessun istituto privato può sorgere con il diritto di avere
aiuti da parte dello Stato. A distanza di più di cinquant'anni
è necessaria una rilettura di questo inciso in vista di un
coerente raccordo dell'articolo 33 della Costituzione con le
altre disposizione della parte prima.
Il principio di eguaglianza, fondamentale nella
complessiva architettura costituzionale, non può dirsi
pienamente attuato sino a quando non saranno rimossi gli
ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana. Tuttavia, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini
comportano un ampliamento della possibilità di insegnamento.
Da questo punto di vista è quindi necessario che lo Stato
metta a disposizione i mezzi economici necessari perché possa
nel concreto realizzarsi un sistema scolastico pluralistico.
La libertà dei cittadini si realizza assicurando il diritto
non solo a ricevere adeguate prestazioni educative, ma anche
con un determinato contenuto. D'altra parte, finanziamenti
dello Stato sono presenti in una pluralità di settori, né si
può dire che in quello dell'istruzione ciò non dovrebbe
verificarsi poiché vi è l'istruzione di Stato cui tutti
possono accedere. Infatti, la presenza dello Stato in un
settore non vale ad escludere quella di altri soggetti che
pure hanno titolo a finanziamenti: si pensi al settore
dell'informazione dove accanto alla RAI, con i suoi
numerosissimi appuntamenti per la comunicazione delle notizie,
vi sono altri soggetti che operano fruendo di finanziamenti.
Tutto questo non implica una rinuncia dello Stato al suo ruolo
nell'erogazione del servizio scolastico: ma servizio pubblico
non deve significare monopolio.
Il diritto-dovere dei genitori di provvedere
all'educazione dei propri figli non può arrestarsi dinanzi
alla soglia delle istituzioni scolastiche, ma deve potersi
esplicare e sviluppare attraverso una scelta tra diverse
opzioni nell'ambito del sistema scolastico. E questo risultato
può essere raggiunto solo mediante una pluralità di offerte di
prestazioni educative lasciate all'autonomia dei privati, ma
alle quali deve essere assicurato il necessario apporto di
risorse pubbliche per garantire, anche in questo settore, le
condizioni per la realizzazione di un effettivo pluralismo. Né
può essere condiviso l'argomento di chi nega i finanziamenti
alle scuole private sulla base della necessità di evitare che
determinate forme di istruzione possano concretizzarsi. Da un
lato, infatti, il luogo della libertà è la società e non lo
Stato, che la deve invece garantire. Dall'altro emerge dal
dibattito sul finanziamento alla scuola privata un nocciolo di
duro statalismo. La questione del finanziamento alla scuola
privata deve quindi essere affrontata e risolta in termini di
verità e di libertà, per assicurare realmente la libertà della
scuola. A questi argomenti devono poi essere aggiunte talune
considerazioni correlate alla funzione propria della scuola in
vista del suo raccordo con il mondo del lavoro. La
flessibilità imposta a questo dal confronto con l'economia
internazionale non può non riflettersi sulle attività
formative che costituiscono la naturale premessa per
affacciarsi all'attività produttiva. Ad un modello di lavoro
flessibile non può corrispondere un modello di scuola
tendenzialmente unico, ma deve svilupparsi un modello
articolato capace di coniugare coerentemente le esigenze
formative con gli sviluppi professionali. E, anche da questo
punto di vista, solo un'articolata offerta di prestazioni
scolastiche, quali il pluralismo può
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garantire, potrà assicurare adeguate risposte. D'altra parte,
l'Unione europea non può non comportare anche per la materia
in questione un adeguamento del nostro sistema scolastico a
quello di altri Paesi della stessa Unione europea. Esigenze di
ordine istituzionale, di necessario raccordo scuola-mondo del
lavoro e di adeguamento alle più rilevanti realtà europee
reclamano quindi un intervento a livello costituzionale che,
liberando il Paese da un sostanziale, monolitico statalismo,
consenta di dare voce all'ampio pluralismo che, anche per il
profilo scolastico, deve caratterizzare il nostro Paese.
La modifica all'articolo 33 della Costituzione con la
soppressione delle parole indicate nell'articolo 1 di questa
proposta di legge costituzionale, è il modo più limpido e
lineare per risolvere il problema dei finanziamenti ad enti e
privati, e rendere così effettivo il diritto di "istituire
scuole ed istituti di educazione" sancito dalla stessa
Costituzione, eliminando la disparità finanziaria di fatto
esistente a danno di coloro che scelgono di frequentare
un'istituzione scolastica privata.
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