| (Misure per la realizzazione dei crediti derivanti da
provvedimenti giudiziari).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1284 del codice
civile è inserito il seguente:
"Sono dovuti interessi in misura doppia del saggio
fissato a norma del primo comma in relazione ai crediti
liquidati in forza di provvedimenti giudiziali eseguibili".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 282 del codice di
procedura civile sono aggiunti i seguenti:
"Su domanda di parte, il giudice, con sentenza di
condanna, fissa, in relazione alla complessità della
prestazione ed al tempo verosimilmente occorrente per
l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve
essere eseguita. Con la stessa pronuncia stabilisce, avuto
riguardo alla natura ed al valore della prestazione, nonché
alla qualità, al comportamento ed agli interessi delle parti,
la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di
inosservanza del predetto termine, determinata in relazione ad
ogni giorno di ritardo, ad ogni singola violazione, ovvero in
un ammontare fisso.
Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia
esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata
l'esecuzione forzata.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si
applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di
cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili
urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla
legge o dalle parti una diversa misura coercitiva".
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3. All'articolo 283 del codice di procedura civile, dopo
le parole: "della sentenza impugnata" sono aggiunte, le
seguenti: ", ovvero modifica o revoca la misura di cui al
secondo comma dell'articolo 282".
4. Al primo comma dell'articolo 373 del codice di
procedura civile, dopo le parole: "congrua cauzione" sono
aggiunte le seguenti: "nonché la modifica o la revoca della
misura di cui al secondo comma dell'articolo 282".
5. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 86 del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e il secondo periodo
del secondo comma dell'articolo 66 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929.
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