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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70872
DDL6052-0003
Progetto di legge Camera n. 6052 - testo presentato - (DDL13-6052)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C6052. TESTIPDL
...C6052.
Pag. 8 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6052 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Misure per la realizzazione dei crediti derivanti da
                  provvedimenti giudiziari).
     1.  Dopo il secondo comma dell'articolo 1284 del codice
  civile è inserito il seguente:
       "Sono dovuti interessi in misura doppia del saggio
  fissato a norma del primo comma in relazione ai crediti
  liquidati in forza di provvedimenti giudiziali eseguibili".
     2.  Dopo il primo comma dell'articolo 282 del codice di
  procedura civile sono aggiunti i seguenti:
       "Su domanda di parte, il giudice, con sentenza di
  condanna, fissa, in relazione alla complessità della
  prestazione ed al tempo verosimilmente occorrente per
  l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve
  essere eseguita.  Con la stessa pronuncia stabilisce, avuto
  riguardo alla natura ed al valore della prestazione, nonché
  alla qualità, al comportamento ed agli interessi delle parti,
  la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di
  inosservanza del predetto termine, determinata in relazione ad
  ogni giorno di ritardo, ad ogni singola violazione, ovvero in
  un ammontare fisso.
     Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia
  esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata
  l'esecuzione forzata.
     Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si
  applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di
  cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili
  urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla
  legge o dalle parti una diversa misura coercitiva".
 
                               Pag. 9
 
     3.  All'articolo 283 del codice di procedura civile, dopo
  le parole: "della sentenza impugnata" sono aggiunte, le
  seguenti: ", ovvero modifica o revoca la misura di cui al
  secondo comma dell'articolo 282".
     4.  Al primo comma dell'articolo 373 del codice di
  procedura civile, dopo le parole: "congrua cauzione" sono
  aggiunte le seguenti: "nonché la modifica o la revoca della
  misura di cui al secondo comma dell'articolo 282".
     5.  Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 86 del
  regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e il secondo periodo
  del secondo comma dell'articolo 66 del regio decreto 21 giugno
  1942, n. 929.
 
DATA=990520 FASCID=DDL13-6052 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6052 TOTPAG=0017 TOTDOC=0014 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=605200 00 FASCIDC=13DDL6052 SORTNAV=0605200 000 00000 ZZDDLC6052 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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