| (Divieto delle udienze di mero rinvio).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 180 del codice di
procedura civile è aggiunto il seguente:
"Le udienze di mero rinvio sono vietate; qualora sia
richiesto termine per l'esame di nuove istanze svolte nel
corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere
nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere con
separato provvedimento, assegnando termine per il deposito di
memorie scritte, non superiore a venti giorni se non si
concedono repliche e non superiore a trenta giorni se sono
concesse repliche".
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