| (Svolgimento delle consulenze tecniche).
1. Dopo l'articolo 195 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
"Art. 195- bis. (Termine per il deposito della
relazione e delle osservazioni dei consulenti di parte). -
Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 195 non può
eccedere i sessanta giorni dalla data di conferimento
dell'incarico. Nell'ipotesi di eccezionale difficoltà e
complessità dell'indagine, il termine può essere fissato in
giorni centoventi.
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In caso di gravi e comprovate ragioni, il consulente può
ottenere che i termini di cui al primo comma siano prorogati
di ulteriori sessanta giorni; il provvedimento di proroga, ove
emesso fuori udienza, è comunicato alle parti dalla
cancelleria.
Nell'ipotesi di inosservanza dei termini di cui ai commi
primo e secondo, il giudice, alla prima udienza successiva,
dispone la sostituzione del consulente, dandone comunicazione
al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 19
delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
I consulenti di parte possono redigere osservazioni
conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al
consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della
data fissata per il deposito della relazione; il predetto
termine ha carattere perentorio; il consulente tecnico
d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute,
aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo".
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