| (Produzione di documenti).
1. L'articolo 87 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
"Art. 87. (Produzione di documenti). - I documenti
offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione ed
a norma dell'articolo 184 del codice, sono prodotti mediante
deposito in cancelleria ed il relativo elenco deve essere
comunicato alle parti nelle forme stabilite dall'articolo 170,
ultimo comma, del codice".
| |