| (Modifiche alle norme in tema di tentativo di
conciliazione).
1. Il secondo comma dell'articolo 180 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"La trattazione della causa davanti al giudice istruttore
è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare
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comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma
dell'articolo 170. In ogni caso fissa la prima udienza di
trattazione a data successiva e non oltre il termine
perentorio di giorni sessanta assegnando al convenuto un
termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale
udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d'ufficio".
2. Al primo comma dell'articolo 183 del codice di
procedura civile, dopo le parole: "tenta la conciliazione"
sono inserite le seguenti: "a norma dell'articolo 185".
3. Il secondo comma dell'articolo 183 del codice di
procedura civile è abrogato.
4. All'ultimo comma dell'articolo 183 del codice di
procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: "non oltre
il termine perentorio di giorni centoventi".
5. L'articolo 185 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 185. (Tentativo di conciliazione). - Il
tentativo di conciliazione può essere effettuato in qualunque
momento dell'istruzione.
Il giudice ha sempre la facoltà di sentire le parti
separatamente al fine di tentare la conciliazione.
Ciascuna parte deve indicare le condizioni alle quali è
disposto a conciliare. L'inosservanza dell'obbligo di cui al
terzo comma e le posizioni espresse dalle parti sono valutate
in sede di decisione sulle spese del processo ed anche ai
sensi dell'articolo 96. Il giudice, in deroga all'articolo 92,
esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti
anche negli atti difensivi precedenti e valutato il contenuto
della sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, può
escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese
sostenute dal vincitore e può anche condannarlo, in tutto o in
parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della conciliazione.
Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica
e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale".
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