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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70876
DDL6052-0007
Progetto di legge Camera n. 6052 - testo presentato - (DDL13-6052)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C6052. TESTIPDL
...C6052.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6052 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Modifiche alle norme in tema di tentativo di
                       conciliazione).
     1.  Il secondo comma dell'articolo 180 del codice di
  procedura civile è sostituito dal seguente:
     "La trattazione della causa davanti al giudice istruttore
  è orale.  Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare
 
                              Pag. 11
 
  comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma
  dell'articolo 170.  In ogni caso fissa la prima udienza di
  trattazione a data successiva e non oltre il termine
  perentorio di giorni sessanta assegnando al convenuto un
  termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale
  udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che
  non siano rilevabili d'ufficio".
     2.  Al primo comma dell'articolo 183 del codice di
  procedura civile, dopo le parole: "tenta la conciliazione"
  sono inserite le seguenti: "a norma dell'articolo 185".
     3.  Il secondo comma dell'articolo 183 del codice di
  procedura civile è abrogato.
     4.  All'ultimo comma dell'articolo 183 del codice di
  procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: "non oltre
  il termine perentorio di giorni centoventi".
     5.  L'articolo 185 del codice di procedura civile è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 185.  (Tentativo di conciliazione).  - Il
  tentativo di conciliazione può essere effettuato in qualunque
  momento dell'istruzione.
     Il giudice ha sempre la facoltà di sentire le parti
  separatamente al fine di tentare la conciliazione.
     Ciascuna parte deve indicare le condizioni alle quali è
  disposto a conciliare.  L'inosservanza dell'obbligo di cui al
  terzo comma e le posizioni espresse dalle parti sono valutate
  in sede di decisione sulle spese del processo ed anche ai
  sensi dell'articolo 96.  Il giudice, in deroga all'articolo 92,
  esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti
  anche negli atti difensivi precedenti e valutato il contenuto
  della sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, può
  escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese
  sostenute dal vincitore e può anche condannarlo, in tutto o in
  parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
     Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
  verbale della conciliazione.
     Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per
  l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica
  e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale".
 
DATA=990520 FASCID=DDL13-6052 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6052 TOTPAG=0017 TOTDOC=0014 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=030 PAGFIN=0011 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=605200 00 FASCIDC=13DDL6052 SORTNAV=0605200 000 00000 ZZDDLC6052 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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