| (Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione).
1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 360 del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"5) per mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato".
2. L'articolo 375 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 375. (Pronuncia in camera di consiglio). -
Oltre che per il caso di regolamento di competenza, la corte,
sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in
camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del
pubblico ministero o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare
l'inammissibilità del ricorso principale e di quello
incidentale, pronunciare il rigetto per mancanza dei motivi
previsti nell'articolo 360, ovvero per la manifesta
infondatezza dei motivi del ricorso, ordinare la integrazione
del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo
332, oppure dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta
rinuncia.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del
pubblico ministero o d'ufficio, quando il ricorso è
manifestamente fondato.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui
ai commi primo e secondo, rinvia la causa alla pubblica
udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate
almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera
di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà
di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378
e, nei casi concernenti le pronunzie di manifesta fondatezza o
infondatezza, di essere sentiti se compaiono".
Pag. 13
3. L'articolo 379 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 379. (Discussione). - All'udienza il relatore
riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il
contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non
vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del
controricorso.
Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è
previsto il suo intervento, il relatore espone oralmente le
sue conclusioni motivate.
Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a
svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche".
4. All'articolo 380 del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La Corte, quando pronuncia in senso conforme su una
questione di diritto già decisa, senza che le parti abbiano
proposto argomenti nuovi, si limita a richiamare, nella
motivazione, la precedente sentenza".
| |