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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70877
DDL6052-0008
Progetto di legge Camera n. 6052 - testo presentato - (DDL13-6052)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C6052. TESTIPDL
...C6052.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 12 Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6052 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione).
     1.  Il numero 5) del primo comma dell'articolo 360 del
  codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
       "5) per mancanza o manifesta illogicità della
  motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
  provvedimento impugnato".
     2.  L'articolo 375 del codice di procedura civile è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 375.  (Pronuncia in camera di consiglio). -
  Oltre che per il caso di regolamento di competenza, la corte,
  sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in
  camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del
  pubblico ministero o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare
  l'inammissibilità del ricorso principale e di quello
  incidentale, pronunciare il rigetto per mancanza dei motivi
  previsti nell'articolo 360, ovvero per la manifesta
  infondatezza dei motivi del ricorso, ordinare la integrazione
  del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo
  332, oppure dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta
  rinuncia.
     La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
  pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del
  pubblico ministero o d'ufficio, quando il ricorso è
  manifestamente fondato.
     La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui
  ai commi primo e secondo, rinvia la causa alla pubblica
  udienza.
     Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate
  almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera
  di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà
  di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378
  e, nei casi concernenti le pronunzie di manifesta fondatezza o
  infondatezza, di essere sentiti se compaiono".
 
                              Pag. 13
 
     3.  L'articolo 379 del codice di procedura civile è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 379.  (Discussione). -  All'udienza il relatore
  riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il
  contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non
  vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del
  controricorso.
     Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è
  previsto il suo intervento, il relatore espone oralmente le
  sue conclusioni motivate.
     Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a
  svolgere le loro difese.  Non sono ammesse repliche".
     4.  All'articolo 380 del codice di procedura civile è
  aggiunto, in fine, il seguente comma:
     "La Corte, quando pronuncia in senso conforme su una
  questione di diritto già decisa, senza che le parti abbiano
  proposto argomenti nuovi, si limita a richiamare, nella
  motivazione, la precedente sentenza".
 
DATA=990520 FASCID=DDL13-6052 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6052 TOTPAG=0017 TOTDOC=0014 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=001 PAGFIN=0013 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=605200 00 FASCIDC=13DDL6052 SORTNAV=0605200 000 00000 ZZDDLC6052 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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