| (Nuova disciplina dell'intervento del pubblico ministero
nel giudizio di cassazione).
1. Il secondo comma dell'articolo 70 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Dinanzi alla Corte di cassazione deve intervenire nelle
cause trattate a sezioni unite, nelle cause trattate in camera
di consiglio, in quelle di cui al primo comma, oltreché nelle
cause in cui sia stato parte nei precedenti gradi del
giudizio; può, inoltre intervenire negli altri procedimenti
per richiedere che la causa sia assegnata alle sezioni
unite".
2. L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal
seguente:
"Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso
la Corte suprema di cassazione). - 1. Il pubblico ministero
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presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte
le udienze penali e in quelle civili nei casi previsti
dall'articolo 70 del codice di procedura civile".
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