| (Modifiche in tema di decreto ingiuntivo).
1. Al primo comma dell'articolo 633 del codice di
procedura civile, dopo le parole: "cose fungibili" sono
inserite le seguenti: "o di una prestazione fungibile di
fare".
2. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di
procedura civile è abrogato.
3. Al primo comma dell'articolo 641 del codice di
procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il predetto termine è elevato a sessanta giorni in caso di
notifica all'estero".
4. Dopo il primo periodo del secondo comma dell'articolo
641 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
"Nel caso di notifica all'estero il termine non può essere
minore di venti giorni, né maggiore di centoventi".
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