| (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione
della lite).
1. Dopo l'articolo 696 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
"Art. 696- bis. - (Consulenza tecnica preventiva
ai fini della composizione della lite). L'espletamento di
una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere
richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo
comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della
relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o
inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto
illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del
presente articolo.
Il consulente, prima di provvedere al deposito della
relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Ciascuna parte deve indicare le condizioni alle quali è
disposta a conciliare. L'inosservanza di tale obbligo e le
posizioni espresse dalle parti sono valutate ai fini della
regolamentazione delle spese del processo ed anche ai sensi
dell'articolo 96, in sede di decisione del giudizio
eventualmente susseguente all'accertamento tecnico. Il giudice
dell'eventuale causa di merito, in deroga all'articolo 92,
esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti e
le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e valutato
il contenuto della sentenza che chiude il processo dinanzi a
lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle
spese sostenute dal vincitore è può anche condannarlo, in
tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal
soccombente.
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Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con
decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai
fini dell'espropriazione forzata e dell'esecuzione in forma
specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro".
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