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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70882
DDL6052-0013
Progetto di legge Camera n. 6052 - testo presentato - (DDL13-6052)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C6052. TESTIPDL
...C6052.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6052 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione
                         della lite).
     1.  Dopo l'articolo 696 del codice di procedura civile è
  inserito il seguente:
     "Art. 696- bis.  -  (Consulenza tecnica preventiva
  ai fini della composizione della lite).  L'espletamento di
  una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere
  richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo
  comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della
  relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o
  inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto
  illecito.  Il giudice procede a norma del secondo comma del
  presente articolo.
     Il consulente, prima di provvedere al deposito della
  relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
  Ciascuna parte deve indicare le condizioni alle quali è
  disposta a conciliare.  L'inosservanza di tale obbligo e le
  posizioni espresse dalle parti sono valutate ai fini della
  regolamentazione delle spese del processo ed anche ai sensi
  dell'articolo 96, in sede di decisione del giudizio
  eventualmente susseguente all'accertamento tecnico.  Il giudice
  dell'eventuale causa di merito, in deroga all'articolo 92,
  esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti e
  le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e valutato
  il contenuto della sentenza che chiude il processo dinanzi a
  lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle
  spese sostenute dal vincitore è può anche condannarlo, in
  tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal
  soccombente.
 
                              Pag. 17
 
     Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
  verbale della conciliazione.  Il giudice attribuisce con
  decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai
  fini dell'espropriazione forzata e dell'esecuzione in forma
  specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
     Il processo verbale è esente dall'imposta di registro".
 
DATA=990520 FASCID=DDL13-6052 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6052 TOTPAG=0017 TOTDOC=0014 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=009 PAGFIN=0017 RIGFIN=007 UPAG=SI PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=605200 00 FASCIDC=13DDL6052 SORTNAV=0605200 000 00000 ZZDDLC6052 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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