| (Intervallo tra le udienze istruttorie).
1. Al secondo comma dell'articolo 81 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, le parole: "non può
essere superiore a quindici giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "eccettuata l'udienza di rinvio per la presentazione
delle conclusioni, non può essere superiore a settanta
giorni".
2. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 117
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
è sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero svolge il
proprio intervento in udienza dopo che i difensori hanno
esposto le loro ragioni. Questi hanno facoltà di replicare una
sola volta".
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