| Onorevoli Colleghi! - La diffusione del fenomeno dei
graffiti urbani ha destato vivissime preoccupazioni presso gli
amministratori locali, i proprietari di immobili ed i
responsabili delle aziende di trasporto. Il legislatore ha già
dimostrato la propria sensibilità al fenomeno, obbligando i
produttori di aerosol contenenti vernici a indicare sulle
confezioni la formula chimica di resine e di solventi
(articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) e aggravando
le circostanze previste dall'articolo 635 del codice penale,
relativamente al danneggiamento di beni storico-artistici,
ovvero compresi nei centri storici (articolo 13 della citata
legge n. 352 del 1997).
Fra i rimedi proposti contro l'imbrattamento rientra il
divieto di vendita dei nebulizzatori di vernice ai minorenni,
i quali notoriamente, soprattutto nelle aree metropolitane,
costituiscono una larga percentuale dei vandali che deturpano
ogni genere di edifici, mezzi di trasporto, arredo urbano, con
pesanti conseguenze sia in termini di vivibilità delle città
sia di costi per il ripristino dei beni deturpati. Tale
rimedio è stato proficuamente sperimentato a New York, ove la
sanzione prevista a carico dei commercianti che vendono
vernici spray ai minorenni è di 350 dollari.
Si ricorda che disposizioni che vietano la vendita di
determinati generi a persone minori già sussistono. Si cita,
come esempio, l'articolo 730 del codice penale, relativo al
divieto di vendita ai minori di sedici anni (per quanto
riguarda sostanze velenose o stupefacenti) e ai minori di
quattordici anni (per quel che concerne i tabacchi).
La presente proposta di legge prevede l'irrogazione di una
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
variabile fra le 500 mila lire e i 2 milioni di lire a carico
di chi venda vernici spray a minorenni.
| |