| (Commissione per il patrocinio
a carico dello Stato).
1. Presso ogni tribunale di capoluogo di provincia è
istituita la commissione per la concessione del patrocinio a
carico dello Stato, di seguito denominata "commissione".
2. La commissione è formata da un magistrato di grado non
inferiore a quello di consigliere di corte di appello,
nominato dal presidente del tribunale, che la presiede, da un
avvocato nominato dal consiglio dell'Ordine del capoluogo,
sentiti i consigli dell'Ordine che operano nella provincia, e
da un funzionario del Ministero delle finanze designato
dall'ufficio territoriale del Ministero.
3. La commissione dura in carica quattro anni e delibera a
maggioranza dei suoi componenti.
4. Le adunanze della commissione sono stabilite dal
presidente con frequenza e con modalità tali da assicurare la
sollecita definizione dei casi ad essa sottoposti.
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