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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70891
DDL6054-0005
Progetto di legge Camera n. 6054 - testo presentato - (DDL13-6054)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C6054. TESTIPDL
...C6054.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6054 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Procedimenti presso la commissione).
     1.  Per essere ammessi al patrocinio a carico dello Stato
  ai sensi della presente legge gli interessati propongono
  istanza in carta libera alla commissione della provincia del
  luogo di residenza, esponendo la vicenda giudiziaria in
  relazione alla quale intendono svolgere la loro difesa ed
  indicando il difensore inserito nell'elenco di cui
  all'articolo 2 della cui opera intendono avvalersi.
     2.  Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati la
  denuncia dei redditi, lo stato di famiglia ed ogni altro
  documento ritenuto utile.
     3.  La commissione, ricevuta la domanda, può ordinare
  l'esibizione di ulteriori documenti, disporre la comparizione
  dell'istante o di persona delegata, ordinare accertamenti
  fiscali e patrimoniali da eseguire a cura di pubbliche
  amministrazioni, delle Forze di polizia, anche municipale,
  della Guardia di finanza.
     4.  La commissione, accertata la sussistenza della
  necessità di difesa, la non manifesta infondatezza delle
  ragioni che si intendono far valere, nonché la ricorrenza dei
  requisiti di cui all'articolo 5, delibera senza ritardo
  l'ammissione del soggetto al patrocinio a carico dello Stato,
  determinando, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2, la
  quota a suo carico, e designa il difensore indicato
  dall'interessato ovvero, in assenza di indicazione di parte,
  un avvocato inserito negli elenchi di cui all'articolo 2.  La
 
                               Pag. 7
 
  designazione è valida per l'intero giudizio, secondo quanto
  previsto dall'articolo 6, comma 1.
     5.  La commissione, con la stessa deliberazione di cui al
  comma 4, liquida in favore dell'istante una anticipazione
  immediatamente esigibile presso gli uffici finanziari
  periferici dello Stato.
     6.  Lo straniero, ove la documentazione prevista dalla
  presente legge non sia prevista dall'ordinamento statale di
  cui ha la cittadinanza, deve allegare all'istanza l'attestato
  di tale mancata previsione, rilasciato dalle autorità
  consolari del suo Stato e l'autocertificazione sostitutiva dei
  dati riportati nei certificati richiesti al cittadino, di cui
  al presente articolo, secondo le modalità e con le sanzioni
  previste dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998,
  n. 191, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente
  della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
 
DATA=990520 FASCID=DDL13-6054 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6054 TOTPAG=0012 TOTDOC=0016 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=010 PAGFIN=0007 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=605400 00 FASCIDC=13DDL6054 SORTNAV=0605400 000 00000 ZZDDLC6054 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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