| (Procedimenti presso la commissione).
1. Per essere ammessi al patrocinio a carico dello Stato
ai sensi della presente legge gli interessati propongono
istanza in carta libera alla commissione della provincia del
luogo di residenza, esponendo la vicenda giudiziaria in
relazione alla quale intendono svolgere la loro difesa ed
indicando il difensore inserito nell'elenco di cui
all'articolo 2 della cui opera intendono avvalersi.
2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati la
denuncia dei redditi, lo stato di famiglia ed ogni altro
documento ritenuto utile.
3. La commissione, ricevuta la domanda, può ordinare
l'esibizione di ulteriori documenti, disporre la comparizione
dell'istante o di persona delegata, ordinare accertamenti
fiscali e patrimoniali da eseguire a cura di pubbliche
amministrazioni, delle Forze di polizia, anche municipale,
della Guardia di finanza.
4. La commissione, accertata la sussistenza della
necessità di difesa, la non manifesta infondatezza delle
ragioni che si intendono far valere, nonché la ricorrenza dei
requisiti di cui all'articolo 5, delibera senza ritardo
l'ammissione del soggetto al patrocinio a carico dello Stato,
determinando, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2, la
quota a suo carico, e designa il difensore indicato
dall'interessato ovvero, in assenza di indicazione di parte,
un avvocato inserito negli elenchi di cui all'articolo 2. La
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designazione è valida per l'intero giudizio, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 1.
5. La commissione, con la stessa deliberazione di cui al
comma 4, liquida in favore dell'istante una anticipazione
immediatamente esigibile presso gli uffici finanziari
periferici dello Stato.
6. Lo straniero, ove la documentazione prevista dalla
presente legge non sia prevista dall'ordinamento statale di
cui ha la cittadinanza, deve allegare all'istanza l'attestato
di tale mancata previsione, rilasciato dalle autorità
consolari del suo Stato e l'autocertificazione sostitutiva dei
dati riportati nei certificati richiesti al cittadino, di cui
al presente articolo, secondo le modalità e con le sanzioni
previste dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998,
n. 191, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
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