| (Delibere e poteri della commissione).
1. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è
valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte
le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque
connesse.
2. Nei casi d'urgenza il presidente della commissione può
concedere in via provvisoria l'ammissione al patrocinio, con
riserva degli ordinari accertamenti. In caso di mancata
ratifica da parte della commissione del provvedimento
provvisorio di ammissione, la revoca ha effetto retroattivo,
salvo rivalsa dello Stato per gli eventuali esborsi in base ad
esso effettuati.
3. Nel caso che lo reputi necessario, e ove sia possibile
in relazione alla specifica fattispecie, la commissione, prima
di deliberare, può ordinare l'esibizione di documenti alle
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parti interessate e a terzi soggetti pubblici o privati,
nonché comparizione personale delle parti per chiarimenti e
per accertamenti anche di natura patrimoniale e fiscale,
avvalendosi delle pubbliche amministrazioni, delle Forze di
polizia e della Guardia di finanza.
4. Se, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, la
commissione constata irregolarità, illeciti o ritardi
ingiustificati da parte dei soggetti privati o pubblici, ne fa
senza indugio rapporto alla procura della Repubblica
competente perché valuti se essi integrino ipotesi di
reato.
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