| (Documentazione).
1. Chi è ammesso al gratuito patrocinio deve annualmente
produrre alla commissione la denuncia dei redditi e il
certificato di stato di famiglia al fine di consentire il
controllo del permanere delle condizioni per fruire del
diritto. In luogo di tali documentazioni l'interessato può
produrre dichiarazione sostitutiva.
2. L'omessa presentazione della documentazione o della
dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dal diritto
al gratuito patrocinio che deve essere dichiarata d'ufficio e
comunicata immediatamente all'interessato il quale, entro
cinque giorni, può produrre, in sanatoria, la documentazione o
la dichiarazione sostitutiva.
3. Se nel corso del giudizio l'istante ammesso in
qualsiasi forma al gratuito patrocinio, subisce variazioni del
reddito familiare tali da far venire meno il suo diritto, la
commissione provvede alla revoca del provvedimento di
ammissione qualora i requisiti reddituali, in relazione al
costo presumibile della controversia, lo consentano.
4. La commissione può, in ogni caso, promuovere d'ufficio
accertamenti per rilevare la permanenza dei requisiti per il
concesso gratuito patrocinio, avvalendosi degli organi
indicati all'articolo 3, comma 3.
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