| (Modalità di pagamento del difensore).
1. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
determina le procedure di anticipazione e di pagamento delle
spese e degli onorari a carico dello Stato, di recupero di
spese ed onorari nell'ipotesi di esito favorevole delle
controversie e di condanna della controparte non assistita
alla rifusione delle stesse, di cui alla presente legge,
nonché le modalità di formazione e di costituzione degli
uffici amministrativi di supporto delle commissioni.
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