| (Ammissione all'accollo del patrocinio).
1. Gli enti, le istituzioni pubbliche, le fondazioni, le
associazioni legalmente riconosciute e le persone fisiche che
intendono assumersi gli oneri difensivi degli ammessi al
patrocinio, devono comunicarlo formalmente alla commissione
competente, specificando la giurisdizione e il tipo di
procedimento per i quali l'obbligo è assunto, nonché l'importo
annuo per il quale si obbligano.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere
allegata fideiussione di idoneo istituto bancario per
l'importo per il quale è assunto l'obbligo e l'indicazione
delle modalità di pagamento degli oneri difensivi, accertati
ai sensi della presente legge.
3. La commissione, valutate la congruità e l'affidabilità
dell'offerta di assunzione dell'obbligo di accollo del
patrocinio e delle modalità di pagamento dei relativi oneri,
ammette il richiedente all'accollo del patrocinio, entro i
limiti dell'importo annuo dichiarato.
4. Quando gli oneri difensivi superino l'importo stabilito
ai sensi del comma 3, per la parte eccedente si applicano gli
altri criteri di rimborso previsti dalla presente legge.
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