| (Agevolazioni per i soggetti che si accollano il
patrocinio).
1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è aggiunta la seguente:
"l-bis) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio
dei non abbienti, anche quando siano eseguite da persone
fisiche".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
" 2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o
di istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute effettuate per il pagamento delle
spese di difesa degli ammessi al patrocinio dei non abbienti,
non si applica il limite di cui al comma 1 anche quando
l'erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di
cui al medesimo comma 1".
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