| (Sanzioni).
1. Chiunque ottenga ovvero mantenga l'ammissione al
patrocinio a carico totale o parziale dello Stato senza averne
i requisiti è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo
comma, del codice penale.
2. L'avvocato il quale ometta di riferire alla commissione
l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione ovvero per il
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corretto mantenimento della provvidenza prevista dalla
presente legge è sospeso dall'attività professionale, con
deliberazione del consiglio dell'Ordine, per non meno di sei
mesi.
3. L'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito che
richiede ovvero riceve compensi dalla parte rappresentata
oltre quelli previsti dalla presente legge, è sospeso
dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio
professionale di appartenenza, per non meno di un anno.
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