| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1999, lire 15
miliardi per l'anno 2000 e lire 20 miliardi per l'anno 2001,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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