| 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere
autorizzata dal sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso,
in base alla volontà espressa dal defunto o dalle persone
indicate nell'articolo 3.
2. Per procedere alla cremazione è necessario il
certificato in carta libera redatto dal medico curante o
dall'ufficiale sanitario del comune in cui è avvenuto il
decesso, da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a
reato. Nel caso di morte violenta o sospetta occorre il nulla
osta dell'autorità giudiziaria competente.
3. E' consentita la cremazione dei cadaveri di persone
decedute prima del 27 ottobre 1990 e per le salme non
decomposte provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria
in base a dichiarazione del coniuge, di persona convivente o
dei parenti individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del
codice civile. Nel caso in cui non vi sia volontà espressa
dagli aventi diritto, il comune può procedere d'ufficio alla
cremazione delle salme non decomposte. Per la cremazione di
resti completamente mineralizzati è sufficiente la richiesta
degli aventi diritto.
4. Per le salme destinate alla cremazione devono essere
esclusivamente usati feretri di materiale biodegradabile,
autorizzato dal Ministero della sanità, a prescindere dalla
distanza di percorso fra il luogo del decesso e quello
dell'impianto crematorio.
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