| 1. Le ceneri possono essere conservate dentro un'urna
all'interno del cimitero oppure disperse, se ciò è stabilito
con dichiarazione scritta dal de cuius. Le urne
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cinerarie possono essere conservate in colombari o in aree
date in concessione a privati o a enti con personalità
giuridica oppure, se in materiale biodegradabile, anche
sepolte in appositi spazi del terreno dell'area
cimiteriale.
2. Le ceneri possono essere depositate nel cinerario
comune sito nell'area cimiteriale. Nel cinerario comune sono
altresì raccolte e conservate in perpetuo le ceneri
provenienti dalla cremazione delle salme quando i familiari
non abbiano provveduto ad altra destinazione dei resti mortali
e dei residui delle cremazioni.
3. La dispersione delle ceneri in natura può avvenire
secondo le modalità previste dal de cuius, sia in un
apposito spazio all'interno del cimitero, sia all'esterno in
qualunque luogo, purché al di fuori dei centri abitati e delle
aree di viabilità e nel rispetto delle norme igieniche e
sanitarie, nonché previa autorizzazione, rilasciata
gratuitamente, dal comune interessato.
4. La dispersione in natura si attua mediante consegna
dell'urna contenente le ceneri alla persona nominata
affidataria in base alla volontà del de cuius, che aveva
espressamente richiesto la dispersione delle proprie
ceneri.
5. Chi disperde le ceneri di un cadavere senza averne
titolo o in modo difforme da quanto stabilito dal de
cuius e dalle disposizioni della presente legge è punito
con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni o della
multa da lire 10 milioni a lire 30 milioni.
6. All'articolo 411, primo comma, del codice penale, le
parole: "o disperde" sono soppresse.
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