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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70914
DDL6056-0002
Progetto di legge Camera n. 6056 - testo presentato - (DDL13-6056)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6056. TESTIPDL
...C6056.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6056 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La materia dell'adozione,
  disciplinata dal titolo VIII del libro primo del codice
  civile, è stata radicalmente modificata dalla legge 5 giugno
  1967, n. 431, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.  L'adozione
  dei minori (cosiddetta "adozione legittimante") ha la finalità
  prevalente di assicurare una sistemazione familiare ai minori
  abbandonati, inserendoli in una famiglia nella quale possano
  essere mantenuti ed educati.
     La presente proposta di legge non intende assolutamente
  essere esaustiva dei problemi derivanti dall'affidamento dei
  minori, in quanto interviene solo su alcuni aspetti ritenuti
  oggetto di necessaria modifica che, così come disciplinati
  oggi, finiscono con il rappresentare solo un ostacolo nel
  procedimento di adozione dei minori.  Basti pensare che,
  secondo dati disponibili, dal 1984 al 1992 risultano essere
  stati adottati circa 27 mila minori abbandonati, che
  nonostante ciò ancora 50 mila bambini rimangono in istituto e
  che la legge in tema di adozioni interessa oggi non meno di 10
  mila coppie l'anno.  Tale legge nella sua pratica attuazione ha
  messo in evidenza alcune lacune e contraddizioni, che hanno
  dato luogo a rilevanti difficoltà.  In quest'ottica, senza
  voler cambiare le linee fondamentali della legge, le modifiche
  che si propongono riguardano, innanzitutto, i soggetti
  adottanti.
     La questione riguardante l'affidabilità di minori da parte
  di  single  è stata molto dibattuta alcuni anni or sono,
  arrivando alla ribalta della cronaca per la particolare
  notorietà della persona che chiedeva la legittimazione ad
  adottare.  In tale occasione, preso in esame l'articolo 6 della
  Convenzione di Strasburgo che consente l'adozione del minore
  da parte del singolo, la Suprema Corte ebbe modo di affermare
  come tale articolo avesse come destinatari immediati i
 
                               Pag. 2
 
  legislatori nazionali dei singoli Stati aderenti e non i
  privati cittadini, per cui le disposizioni in essa contenute
  non erano immediatamente applicabili nell'ordinamento
  italiano, non potendo essere derogati dal legislatore
  nazionale solo i criteri da essa enunciati.  In tale occasione
  la Corte giungeva alla conclusione che solo il legislatore
  nazionale, recependo la direttiva, avrebbe avuto facoltà di
  ampliare l'ambito di applicabilità dell'adozione di un minore
  da parte di un solo adottante.  Fino ad oggi quindi,  de iure
  condito,  non sembra ammissibile in linea di principio
  l'adozione da parte del singolo.  Questo limite del nostro
  ordinamento giuridico è direttamente ricollegabile
  all'archetipo della famiglia attuale che si fonda sull'idea
  del "luogo di affetti", come sede di ricerca di gratificazioni
  affettive ed emotive, funzione costituzionalmente affermata
  della famiglia quale "società naturale fondata sul
  matrimonio".  La legge n. 184 del 1983 - come formulata oggi -
  ritiene necessaria la contemporanea presenza delle due figure
  genitoriali, materna e paterna, per la corretta strutturazione
  del carattere e per la crescita del minore.  La  ratio
  della legge n. 184 del 1983 è quella di consentire al minore
  di trovare una famiglia.  Si reputa che tale soluzione
  corrisponda, meglio di ogni altra, all'interesse del minore a
  recuperare quell'assistenza affettiva che il rapporto
  familiare può dargli integralmente e che incide sulla
  formazione della sua personalità.  L'adozione legittimante
  evidenzia l'esigenza di assicurare al minore quella stabilità
  e quella cura che la famiglia di origine non può o non vuole
  dargli.  Se lo spirito che sta alla base dell'istituto
  dell'adozione è "l'interesse esclusivo del minore", la
  previsione formulata in favore della sola coppia della
  capacità di adottare è troppo restrittiva ed appare dunque
  opportuno che l'adozione possa essere consentita anche a
  persone singole.  Tale possibilità, anche se rigorosamente
  limitata in funzione dell'interesse del minore, permette di
  allargare la rosa dei soggetti tra i quali lo Stato può
  scegliere per offrire al minore la migliore cura possibile.
  Negli ultimi anni si è assistito ad una evoluzione del
  concetto di famiglia.  Oggi, infatti, con tale termine è
  indicato il "luogo degli affetti", cioè la sede in cui il
  minore vive una vita serena e felice.  Ora tale luogo degli
  affetti può comprendere, nella sua ampia accezione, la
  famiglia come entità composta anche da un solo soggetto,
  accanto a quella naturale fondata sul matrimonio ai sensi
  dell'articolo 29 della Costituzione.
     Accanto al concetto di famiglia "naturale", si è venuta a
  creare una nuova famiglia "legale", che è distinta da quella
  naturale, ma si muove su un piano ad essa parallelo.  Pertanto,
  il contrasto con i princìpi costituzionali è più apparente che
  reale.  Se la Carta costituzionale esprime dei princìpi
  fondamentali, il cui significato muta nel tempo con
  l'evolversi dei valori "etico-sociali" che sono alla base di
  una società in un certo momento storico, si deve riconoscere
  che oggi, accanto alla famiglia naturale, si è andato
  affermando il concetto di famiglia "legale", comprensivo di
  tanti modelli di famiglia, tra cui quella composta da coppia
  non legata da matrimonio e quella composta da un solo
  soggetto, le quali sono in grado di offrire al minore quella
  "stabilità" che sta alla base dell'adozione legittimante.
     In conseguenza di quanto detto, all'articolo 4 della
  proposta di legge si stabilisce che l'adozione è consentita
  alle persone singole ed ai conviventi  more uxorio  ai
  sensi dell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.  E'
  soppresso il termine previsto dall'articolo 6 della legge 4
  maggio 1983, n. 184, in base al quale l'adozione è permessa ai
  coniugi che siano uniti in matrimonio da almeno tre anni.  Tale
  termine è ritenuto eccessivamente lungo e penalizzante per
  coppie che abbiano manifestato una positiva ed espressa
  volontà di adozione; la riduzione di esso, infatti, non
  impedisce di avvicinarsi per quanto possibile al tipo ideale
  offerto dal rapporto familiare su base naturale.
     Per quanto riguarda il divario di quaranta anni tra
  adottante ed adottato, si intende
 
                               Pag. 3
 
  eliminare questo limite in
  quanto non necessario e non utile.
     Novità fondamentale della proposta di legge è
  l'introduzione del Garante per l'adozione, previsto
  all'articolo 7.  Il Garante è organo monocratico che rimane in
  carica cinque anni ed è nominato di intesta tra il Presidente
  della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della
  Repubblica.  Il suo compito fondamentale consiste nel segnalare
  al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in
  relazione all'evoluzione, sul piano internazionale, del
  settore delle adozioni.
     All'articolo 7 si stabilisce altresì che le modalità di
  funzionamento dell'ufficio del Garante per l'adozione sono
  definite con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
  sentito il Ministro per le pari opportunità.  Nello stesso
  decreto sono altresì disciplinati l'organizzazione, nonché il
  contingente, suddiviso per qualifiche, del personale
  appartenente alla pubblica amministrazione da utilizzare ai
  fini dell'attività del Garante.
     Infine, si prevede l'istituzione presso il Garante del
  Consiglio nazionale degli adottandi, composto da esperti
  designati dalle associazioni più rappresentative, che esprime
  pareri e formula proposte al Garante, al Parlamento e al
  Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati che operano
  nel settore, promuovendo altresì iniziative di confronto e di
  dibattito su tali temi.  Con proprio regolamento il Garante
  detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il
  funzionamento del Consiglio nazionale degli adottanti e fissa
  il numero dei suoi componenti, che non deve essere superiore a
  undici.
 
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