| 1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il minore che sia temporaneamente
privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita ed
allo sviluppo della sua personalità può essere affidato ad
un'altra famiglia, anche di fatto, o ad una persona singola,
al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione.
2. Nel caso in cui risulti l'assoluta impossibilità
di un conveniente affidamento familiare, è consentito il
ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o
privato, da realizzare possibilmente nella provincia di
residenza del minore stesso".
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