| 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
inserito il seguente:
"Art. 5- bis. - 1. Al fine di garantire al minore un
sostegno psicologico o materiale il servizio locale può
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autorizzare, secondo le norme contenute nel comma 1
dell'articolo 4, l'affidamento familiare temporaneo e parziale
del minore ai soggetti di cui all'articolo 2.
Nell'autorizzazione il servizio locale stabilisce le modalità
dell'affidamento.
2. L'affidatario stabilisce un rapporto di
complementarietà con i genitori o con chi esercita la potestà,
i quali conservano la potestà, aiutandoli economicamente e
stabilendo una relazione con il minore, il quale risiede
presso la propria famiglia.
3. Gli organi locali competenti verificano
periodicamente la proficuità, per il minore, del rapporto
stabilito".
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