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1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a:
a) coniugi uniti in matrimonio tra i quali non
sussista separazione legale o di fatto;
b) conviventi more uxio, ai sensi
dell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
c) persone singole.
2. L'età degli adottanti deve superare di almeno
diciotto anni quella dell'adottato. Tale limite non è
applicato se l'adottato è figlio del proprio coniuge o
convivente, ovvero se il minore ha un vincolo di parentela con
altro minore adottato o adottando dai medesimi soggetti,
ovvero ha un vincolo di parentela con l'adottante".
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