| 1. Dopo l'articolo 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
inserito il seguente:
"Art. 81- bis. - 1. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni della presente legge è istituito il Garante per
l'adozione.
2. Le modalità di funzionamento dell'ufficio del
Garante per l'adozione sono definite con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale, sentito il Ministro per le pari
opportunità. Nello stesso decreto sono altresì disciplinati
l'organizzazione, nonché il contingente, suddiviso per
qualifiche, del personale appartenente alla pubblica
amministrazione da utilizzare ai fini dell'attività del
Garante per l'adozione.
3. Il Garante per l'adozione è un organo monocratico
nominato di intesa tra il Presidente della Camera dei deputati
e il Presidente del Senato della Repubblica.
4. Il Garante per l'adozione resta in carica cinque
anni ed il suo mandato è rinnovabile per una sola volta.
5. Il mandato di Garante per l'adozione è
incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o
privata.
6. Il Garante per l'adozione opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
7. Il Garante per l'adozione segnala al Governo
l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione
all'evoluzione, sul piano internazionale, del settore di sua
competenza.
8. Il Garante per l'adozione, entro novanta giorni
dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente
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l'organizzazione e il funzionamento, nonché il trattamento
giuridico ed economico, del personale addetto, sulla base
della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n.
481. Il Garante per l'adozione provvede all'autonoma gestione
delle spese per il funzionamento del proprio ufficio nei
limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Il Garante per l'adozione disciplina con propri
provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale
delle controversie che possono insorgere tra i minori e i
soggetti di cui all'articolo 2.
10. Il Garante per l'adozione si avvale degli uffici
del Ministro per la solidarietà sociale.
11. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente dal Garante per l'adozione nel limite di quaranta
unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si
procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, su parere
conforme del Garante per l'adozione, in base alla rilevazione
dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle
procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell'ufficio del Garante.
12. Il Garante per l'adozione, in aggiunta al
personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero non superiore a dieci unità, con le
modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14
novembre 1995, n. 481.
13. In sede di prima attuazione, il Garante per
l'adozione può provvedere al reclutamento del personale di
ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione
proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite
nell'ambito del personale dipendente dal Ministro per la
solidarietà sociale, purché in possesso delle competenze e dei
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requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni.
14. E' istituito presso il Garante per l'adozione il
Consiglio nazionale degli adottandi, composto da esperti
designati dalle associazioni più rappresentative, che esprime
pareri e formula proposte al Garante stesso, al Parlamento e
al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati che
operano nel settore, promuovendo altresì iniziative di
confronto e di dibattito sui temi relativi all'adozione. Con
proprio regolamento il Garante per l'adozione detta i criteri
per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del
Consiglio nazionale degli adottanti e fissa il numero dei suoi
componenti, che non deve essere superiore a undici.
15. Chiunque ha facoltà di denunziare violazioni di
norme di competenza del Garante per l'adozione e di
intervenire nei procedimenti.
16. I ricorsi avverso i provvedimenti del Garante
per l'adozione rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. La competenza di primo grado è
attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio".
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