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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70921
DDL6056-0009
Progetto di legge Camera n. 6056 - testo presentato - (DDL13-6056)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C6056. TESTIPDL
...C6056.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6056 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  inserito il seguente:
     "Art. 81- bis. - 1.  Ai fini dell'applicazione delle
  disposizioni della presente legge è istituito il Garante per
  l'adozione.
       2.  Le modalità di funzionamento dell'ufficio del
  Garante per l'adozione sono definite con decreto del Ministro
  per la solidarietà sociale, sentito il Ministro per le pari
  opportunità.  Nello stesso decreto sono altresì disciplinati
  l'organizzazione, nonché il contingente, suddiviso per
  qualifiche, del personale appartenente alla pubblica
  amministrazione da utilizzare ai fini dell'attività del
  Garante per l'adozione.
       3.  Il Garante per l'adozione è un organo monocratico
  nominato di intesa tra il Presidente della Camera dei deputati
  e il Presidente del Senato della Repubblica.
       4.  Il Garante per l'adozione resta in carica cinque
  anni ed il suo mandato è rinnovabile per una sola volta.
       5.  Il mandato di Garante per l'adozione è
  incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o
  privata.
       6.  Il Garante per l'adozione opera in piena
  autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
       7.  Il Garante per l'adozione segnala al Governo
  l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione
  all'evoluzione, sul piano internazionale, del settore di sua
  competenza.
       8.  Il Garante per l'adozione, entro novanta giorni
  dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente
 
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  l'organizzazione e il funzionamento, nonché il trattamento
  giuridico ed economico, del personale addetto, sulla base
  della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n.
  481.  Il Garante per l'adozione provvede all'autonoma gestione
  delle spese per il funzionamento del proprio ufficio nei
  limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
  Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
       9.  Il Garante per l'adozione disciplina con propri
  provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale
  delle controversie che possono insorgere tra i minori e i
  soggetti di cui all'articolo 2.
       10.  Il Garante per l'adozione si avvale degli uffici
  del Ministro per la solidarietà sociale.
       11.  E' istituito il ruolo organico del personale
  dipendente dal Garante per l'adozione nel limite di quaranta
  unità.  Alla definitiva determinazione della pianta organica si
  procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, su parere
  conforme del Garante per l'adozione, in base alla rilevazione
  dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle
  procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e
  compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
  previsti per il funzionamento dell'ufficio del Garante.
       12.  Il Garante per l'adozione, in aggiunta al
  personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con
  contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
  diritto privato, in numero non superiore a dieci unità, con le
  modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14
  novembre 1995, n. 481.
       13.  In sede di prima attuazione, il Garante per
  l'adozione può provvedere al reclutamento del personale di
  ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
  disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione
  proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite
  nell'ambito del personale dipendente dal Ministro per la
  solidarietà sociale, purché in possesso delle competenze e dei
 
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  requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per
  l'espletamento delle singole funzioni.
       14.  E' istituito presso il Garante per l'adozione il
  Consiglio nazionale degli adottandi, composto da esperti
  designati dalle associazioni più rappresentative, che esprime
  pareri e formula proposte al Garante stesso, al Parlamento e
  al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati che
  operano nel settore, promuovendo altresì iniziative di
  confronto e di dibattito sui temi relativi all'adozione.  Con
  proprio regolamento il Garante per l'adozione detta i criteri
  per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del
  Consiglio nazionale degli adottanti e fissa il numero dei suoi
  componenti, che non deve essere superiore a undici.
       15.  Chiunque ha facoltà di denunziare violazioni di
  norme di competenza del Garante per l'adozione e di
  intervenire nei procedimenti.
       16.  I ricorsi avverso i provvedimenti del Garante
  per l'adozione rientrano nella giurisdizione esclusiva del
  giudice amministrativo.  La competenza di primo grado è
  attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
  amministrativo regionale del Lazio".
 
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