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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70931
DDL6057-0009
Progetto di legge Camera n. 6057 - testo presentato - (DDL13-6057)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C6057. TESTIPDL
...C6057.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6057 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il
  seguente:
     "Art. 117- bis.  - Ogni Provincia alla quale è
  attribuito lo Statuto di autonomia provinciale ha competenza
  legislativa ed amministrativa nelle seguenti materie:
       indirizzi generali di assetto e coordinamento del
  territorio provinciale, circoscrizioni comunali;
       toponomastica provinciale;
       ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad
  essi addetto;
       tutela, conservazione e sviluppo del patrimonio storico,
  culturale, artistico e popolare, delle tradizioni, storia,
  lingue e dialetti;
       usi e costumi locali ed istituzioni culturali, quali
  biblioteche, accademie, istituti, musei, aventi carattere
  provinciale;
 
                               Pag. 8
 
       organizzazione di manifestazioni e di attività
  artistiche, culturali ed educative locali, anche con mezzi
  radiotelevisivi;
       urbanistica, piano territoriale provinciale e piani
  regolatori comunali;
       difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale e
  del paesaggio, prevenzione delle calamità;
       usi civici;
       ordinamento delle minime proprietà agricole e di quelle
  di collina e di montagna;
       artigianato;
       edilizia comunque sovvenzionata;
       porti marittimi e lacuali;
       fiere e mercati;
       tutela, utilizzazione e valorizzazione delle risorse
  idriche ed energetiche;
       miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e
  torbiere;
       caccia e pesca;
       agricoltura e parchi per la protezione della flora e
  della fauna;
       viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
  provinciale;
       comunicazioni e trasporti di interesse provinciale,
  compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli
  impianti di funivia;
       assunzione diretta o partecipata di servizi pubblici e
  loro gestioni a mezzo di aziende speciali;
       turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i
  portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
       agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio
  zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari
  e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine,
  bonifica;
       espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie
  di competenza provinciale;
 
                               Pag. 9
 
       costituzione e funzionamento di commissioni comunali e
  provinciali per l'assistenza, l'orientamento al lavoro e per
  l'aggiornamento permanente nonché la riqualificazione dei
  lavoratori disoccupati;
       opere idrauliche, organizzazione dello smaltimento dei
  rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e
  controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni
  atmosferiche e sonore;
       assistenza e beneficenza pubblica;
       scuola materna;
       assistenza scolastica per i settori nei quali le
  Province hanno competenza legislativa;
       addestramento e formazione professionale, anche
  post- laurea e di specializzazione;
       polizia locale urbana e rurale;
       istruzione elementare e secondaria, ovvero media,
  classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
  artistica;
       commercio;
       apprendistato e lavoro;
       incremento della produzione industriale attraverso la
  creazione di poli tecnologici ed incubatoi per
  l'innovazione;
       igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria
  ospedaliera;
       attività sportive e ricreative con i relativi impianti
  ed attrezzature;
       esercizi pubblici;
       utilizzazione a livello provinciale delle acque
  pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo
  idroelettrico;
       raccolta ed elaborazione dati, assistenza
  tecnico-amministrativa ai Comuni;
       servizi antincendi;
       sviluppo della cooperazione.
     Per consentire alle Province con lo Statuto di autonomia
  provinciale di svolgere adeguatamente le competenze
  legislative ed amministrative nelle materie di cui al primo
 
                              Pag. 10
 
  comma, una quota del gettito fiscale prodotto nel territorio
  provinciale, comunque non inferiore al 60 per cento del
  gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul
  valore aggiunto (IVA) interna, per la quale la devoluzione è
  di sette decimi del gettito, e dell'IVA per l'importazione,
  per la quale la devoluzione è pari ai quattro decimi del
  gettito, è attribuita alla Provincia stessa.
     La devoluzione ha luogo secondo norme deliberate dal
  Parlamento entro novanta giorni decorrenti dall'adozione dello
  Statuto.  La mancata deliberazione delle norme non pregiudica
  il diritto dei competenti uffici erariali provinciali di
  procedere alla trattenuta delle quote indicate nel secondo
  comma ed alla loro devoluzione alla Provincia interessata".
 
DATA=990521 FASCID=DDL13-6057 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6057 TOTPAG=0011 TOTDOC=0013 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=017 PAGFIN=0010 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=605700 00 FASCIDC=13DDL6057 SORTNAV=0605700 000 00000 ZZDDLC6057 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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