| 1. Dopo l'articolo 115 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 115- bis. - I Comuni, le Province e le Regioni
hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria,
organizzativa ed amministrativa.
La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le
Province e lo Stato.
Alle Province sono attribuite forme e condizioni di
autonomia normativa, finanziaria, organizzativa ed
amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle
popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie,
caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla
loro contribuzione globale all'erario secondo specifici
Statuti adottati con leggi costituzionali e denominati
"Statuti di autonomia provinciale".
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E' attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni
regolamentari ed amministrative anche nelle materie nelle
quali la potestà legislativa spetta allo Stato, alle Regioni o
alle Province, salve le funzioni espressamente attribuite alle
Regioni, alle Province o allo Stato dalla Costituzione, dalle
leggi costituzionali e dalle leggi ordinarie, senza
duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle
rispettive responsabilità.
Tutti gli atti normativi o regolamentari delle Regioni,
delle Province e dei Comuni non sono sottoposti a controlli
preventivi di legittimità o di merito".
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