| 1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 117- bis. - Ogni Provincia alla quale è
attribuito lo Statuto di autonomia provinciale ha competenza
legislativa ed amministrativa nelle seguenti materie:
indirizzi generali di assetto e coordinamento del
territorio provinciale, circoscrizioni comunali;
toponomastica provinciale;
ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad
essi addetto;
tutela, conservazione e sviluppo del patrimonio storico,
culturale, artistico e popolare, delle tradizioni, storia,
lingue e dialetti;
usi e costumi locali ed istituzioni culturali, quali
biblioteche, accademie, istituti, musei, aventi carattere
provinciale;
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organizzazione di manifestazioni e di attività
artistiche, culturali ed educative locali, anche con mezzi
radiotelevisivi;
urbanistica, piano territoriale provinciale e piani
regolatori comunali;
difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale e
del paesaggio, prevenzione delle calamità;
usi civici;
ordinamento delle minime proprietà agricole e di quelle
di collina e di montagna;
artigianato;
edilizia comunque sovvenzionata;
porti marittimi e lacuali;
fiere e mercati;
tutela, utilizzazione e valorizzazione delle risorse
idriche ed energetiche;
miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e
torbiere;
caccia e pesca;
agricoltura e parchi per la protezione della flora e
della fauna;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
provinciale;
comunicazioni e trasporti di interesse provinciale,
compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli
impianti di funivia;
assunzione diretta o partecipata di servizi pubblici e
loro gestioni a mezzo di aziende speciali;
turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i
portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio
zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari
e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine,
bonifica;
espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie
di competenza provinciale;
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costituzione e funzionamento di commissioni comunali e
provinciali per l'assistenza, l'orientamento al lavoro e per
l'aggiornamento permanente nonché la riqualificazione dei
lavoratori disoccupati;
opere idrauliche, organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e
controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni
atmosferiche e sonore;
assistenza e beneficenza pubblica;
scuola materna;
assistenza scolastica per i settori nei quali le
Province hanno competenza legislativa;
addestramento e formazione professionale, anche
post- laurea e di specializzazione;
polizia locale urbana e rurale;
istruzione elementare e secondaria, ovvero media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
artistica;
commercio;
apprendistato e lavoro;
incremento della produzione industriale attraverso la
creazione di poli tecnologici ed incubatoi per
l'innovazione;
igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria
ospedaliera;
attività sportive e ricreative con i relativi impianti
ed attrezzature;
esercizi pubblici;
utilizzazione a livello provinciale delle acque
pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo
idroelettrico;
raccolta ed elaborazione dati, assistenza
tecnico-amministrativa ai Comuni;
servizi antincendi;
sviluppo della cooperazione.
Per consentire alle Province con lo Statuto di autonomia
provinciale di svolgere adeguatamente le competenze
legislative ed amministrative nelle materie di cui al primo
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comma, una quota del gettito fiscale prodotto nel territorio
provinciale, comunque non inferiore al 60 per cento del
gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) interna, per la quale la devoluzione è
di sette decimi del gettito, e dell'IVA per l'importazione,
per la quale la devoluzione è pari ai quattro decimi del
gettito, è attribuita alla Provincia stessa.
La devoluzione ha luogo secondo norme deliberate dal
Parlamento entro novanta giorni decorrenti dall'adozione dello
Statuto. La mancata deliberazione delle norme non pregiudica
il diritto dei competenti uffici erariali provinciali di
procedere alla trattenuta delle quote indicate nel secondo
comma ed alla loro devoluzione alla Provincia interessata".
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