| 1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 114. - La Repubblica, allo scopo di rendere
effettivo il riconoscimento e la promozione delle autonomie
locali e di adeguare i princìpi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento,
è costituita dai Comuni, dalle Regioni, dalle Province e dallo
Stato".
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