| 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 117. - Entro il territorio di una stessa Regione
possono coesistere Province con uno Statuto di autonomia
provinciale e Province con Statuto ordinario.
Nei confronti delle Province nelle quali vige lo Statuto
di autonomia provinciale la Regione emana norme legislative,
Pag. 7
con esclusivo carattere di programmazione e di coordinamento,
tenuto conto delle competenze provinciali, nelle seguenti
materie:
ordinamento degli uffici regionali e del personale ad
essi addetto;
espropriazione per pubblica utilità per le opere
pubbliche di propria competenza;
regolamentazione dell'ordinamento degli enti preposti
alla erogazione delle cure sanitarie o comunque operanti nel
campo sanitario ed ospedaliero;
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e
di beneficenza di carattere regionale;
ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito
agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché
delle aziende di credito a carattere regionale".
| |