| 1. Il Presidente ed il Consiglio della Provincia per la
quale si richiede lo Statuto di autonomia provinciale devono,
entro dieci giorni dalla prima approvazione del progetto di
legge costituzionale, inviare, disgiuntamente tra loro e nella
forma di cui all'articolo 50 della Costituzione, al Parlamento
il loro parere, che è obbligatorio ma non vincolante sul
merito del provvedimento legislativo.
2. Le leggi costituzionali riguardanti l'attribuzione di
Statuti di autonomia provinciale approvate dal Parlamento sono
comunque, prima della data di entrata in vigore, sottoposte a
referendum popolare esteso ai cittadini residenti nelle
Province interessate.
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