| Onorevoli Colleghi! - Con il decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive
modificazioni, è stato approvato il regolamento di esecuzione
dell'ordinamento penitenziario contenuto nella legge 26 luglio
1975, n. 354. Tale regolamento risulta assai carente
soprattutto per quanto riguarda l'aspetto specifico attinente
all'istruzione nelle carceri.
Se si considera preminente la funzione rieducativa
rispetto a quella repressiva del condannato, come statuito
dall'articolo 27 della Costituzione e riconosciuto come
orientamento generale da autorevole giurisprudenza e dottrina
giuspenalistica, è naturale immaginare un ordinamento
penitenziario orientato in larga misura al soddisfacimento di
questa esigenza, pur salvaguardando inderogabili esigenze di
sicurezza. Si dovrà così riconoscere all'istruzione un ruolo
assai importante nel perseguimento della finalità di recupero
del condannato. Analizzando infatti larghi campioni di
popolazione carceraria e valutando le statistiche in possesso
della scienza dell'antropologia criminale, si noterà la
stretta relazione tra una scarsa scolarità e la pratica di
condotte devianti.
Occorre quindi varare strumenti normativi che percorrendo
in modo effettivo la finalità della rieducazione dei soggetti
sottoposti a misure detentive definiscano in modo chiaro il
ruolo della scuola in questo delicato ambito della società
civile e ne sanciscano la piena autonomia rispetto alle
funzioni relative alla sicurezza carceraria, tenendo però
presenti come necessarie ed insopprimibili le esigenze a
quest'ultima intimamente legate.
La presente proposta di legge delinea un rafforzamento
della complementarietà tra i due settori e prevede un apposito
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regolamento del Governo sulla base di specifici criteri e
princìpi direttivi volto al raggiungimento degli scopi
prefissati.
Il miglioramento dell'istruzione in ambito carcerario
rappresenta una grande conquista civile e con un minimo di
buona volontà può essere perseguito senza interferire con le
esigenze inderogabili di sicurezza proprie delle istituzioni
carcerarie.
Si auspica pertanto la rapida approvazione della presente
proposta di legge.
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